IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  30  dicembre  1986,  n.  936,  recante  norme sul
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
  Vista  la  deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL in data 4
ottobre 1989, con la quale e' stato approvato, a norma  dell'art.  20
della  citata legge n. 936 del 1986, il regolamento per la disciplina
delle indennita' spettanti al presidente, ai vice  presidenti  ed  ai
consiglieri del CNEL, di cui all'art. 9 della medesima legge n. 936;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 1989;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato  l'unito  regolamento,  vistato  dal  proponente,
deliberato dal Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  nella
seduta  del  4  ottobre  1989, concernente le indennita' spettanti al
presidente,  ai  vicepresidenti  ed  ai  consiglieri   del   predetto
Consiglio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 17 novembre 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1989
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 120
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             La   legge   n.  936/1986  reca:  "Norme  sul  Consiglio
          nazionale dell'economia  e  del  lavoro".  Il  testo  degli
          articoli 9 e 20 della citata legge e' il seguente:
             "Art.  9 (Indennita' diaria di presenza e rimborso delle
          spese dei membri del CNEL). -  1.  Il  regolamento  di  cui
          all'art. 20 disciplina le indennita', le diarie di presenza
          e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai  vice
          presidenti e ai consiglieri".
             "Art.  20  (Regolamento).  -  1. L'attivita' del CNEL e'
          disciplinata con regolamento approvato  dall'assemblea  con
          la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa
          maggioranza e' richiesta per ogni modifica da apportare  al
          regolamento.
             2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli
          9, 13 e dal comma 2 dell'art. 21 della  presente  legge,  i
          relativi  regolamenti,  adottati con le modalita' di cui al
          precedente  comma  1,  sono  approvati,  su  proposta   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei  Ministri,  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  e  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana".