IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Vista la deliberazione adottata dall'assemblea del CNEL in data 4 ottobre 1989, con la quale e' stato approvato, a norma dell'art. 20 della citata legge n. 936 del 1986, il regolamento per la disciplina delle indennita' spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai consiglieri del CNEL, di cui all'art. 9 della medesima legge n. 936; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, deliberato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 4 ottobre 1989, concernente le indennita' spettanti al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del predetto Consiglio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 17 novembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 dicembre 1989 Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 120
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: La legge n. 936/1986 reca: "Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro". Il testo degli articoli 9 e 20 della citata legge e' il seguente: "Art. 9 (Indennita' diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL). - 1. Il regolamento di cui all'art. 20 disciplina le indennita', le diarie di presenza e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri". "Art. 20 (Regolamento). - 1. L'attivita' del CNEL e' disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza e' richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento. 2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'art. 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalita' di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".