IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  73, ultimo comma, del citato decreto n. 633 il quale
prevede che il  Ministro  delle  finanze  puo'  disporre  con  propri
decreti, stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle
societa'  controllate   siano   presentate   dall'ente   o   societa'
controllante  all'ufficio  del  proprio  domicilio  fiscale  e  che i
versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano  fatti  all'ufficio
stesso  per  l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa'
controllante e dalle societa' controllate, al netto  delle  eccedenze
detraibili;
  Visto  il decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, modificato dal
decreto 21 ottobre 1988, concernente norme in materia di imposta  sul
valore  aggiunto  relative  ai  versamenti e alle dichiarazioni delle
societa' controllate;
  Visto   l'art.   7  del  decreto-legge  30  maggio  1988,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  1988,  n.  291,
con  il  quale  e'  stato  anticipato al giorno 22 di ciascun mese il
termine, previsto dall'art.  27  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  per  le  liquidazioni  e  i
versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto;
  Considerato che in dipendenza dell'anticipazione del termine per le
liquidazioni e i versamenti mensili prevista dal citato decreto-legge
n.   173   occorre  modificare  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione  prevista  dall'art.  3,  primo  comma,   del   decreto
ministeriale 13 dicembre 1979;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  primo  comma  del  decreto  ministeriale  13  dicembre  1979 e'
sostituito dal seguente:
  "L'ente o societa' controllante, entro il termine di liquidazione e
versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  relativa  al  mese  di
gennaio,  previsto  dall'art.  27  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,  deve
dichiarare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in
relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti  per  la
societa'  controllata  che  intende avvalersi della facolta' prevista
dal presente decreto".