IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 73, ultimo comma, del citato decreto n. 633 il quale prevede che il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalita', che le dichiarazioni delle societa' controllate siano presentate dall'ente o societa' controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o societa' controllante e dalle societa' controllate, al netto delle eccedenze detraibili; Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, modificato dal decreto 21 ottobre 1988, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle societa' controllate; Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, con il quale e' stato anticipato al giorno 22 di ciascun mese il termine, previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto; Considerato che in dipendenza dell'anticipazione del termine per le liquidazioni e i versamenti mensili prevista dal citato decreto-legge n. 173 occorre modificare il termine di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 13 dicembre 1979; Decreta: Art. 1. Il primo comma del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 e' sostituito dal seguente: "L'ente o societa' controllante, entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio, previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, deve dichiarare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per la societa' controllata che intende avvalersi della facolta' prevista dal presente decreto".