IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea di cui all'elenco "A" allegato alla medesima legge; Visti i decreti 28 novembre 1987, numeri 586, 588, 592, 593, 594; 3 dicembre 1987, n. 598; 9 dicembre 1987, n. 587, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE numeri 84/528, 84/529, 86/312, 79/113, 81/1051, 85/405, 84/533, 85/406, 84/534, 84/535, 85/407, 84/536, 85/408, 84/537, 85/409, 84/532, 86/295, 86/296, 84/538; Vista la domanda presentata in data 27 gennaio 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualita' ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate; Vista la documentazione allegata alla domanda; Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato I alla direttiva CEE n. 84/532; Decretano: Art. 1. L'Istituto italiano del marchio di qualita', con sede legale in Milano, e' autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalita' e procedure in esse stabilite.