IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce
forza di legge alle norme contenute nelle direttive  della  Comunita'
economica europea di cui all'elenco "A" allegato alla medesima legge;
  Visti i decreti 28 novembre 1987, numeri 586, 588, 592, 593, 594; 3
dicembre 1987, n. 598; 9 dicembre 1987, n. 587, del Ministro  per  il
coordinamento   delle   politiche  comunitarie  di  attuazione  delle
direttive CEE numeri 84/528, 84/529, 86/312, 79/113, 81/1051, 85/405,
84/533,  85/406,  84/534,  84/535,  85/407,  84/536,  85/408, 84/537,
85/409, 84/532, 86/295, 86/296, 84/538;
  Vista  la  domanda  presentata in data 27 gennaio 1989 con la quale
l'Istituto italiano del marchio di  qualita'  ha  chiesto  di  essere
autorizzato  a  rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti
di cui alle direttive sopra citate;
  Vista la documentazione allegata alla domanda;
  Considerato  che  il  richiedente  ha  dimostrato  di  possedere  i
requisiti previsti in allegato I alla direttiva CEE n. 84/532;
                              Decretano:
                               Art. 1.
  L'Istituto  italiano  del  marchio  di qualita', con sede legale in
Milano, e' autorizzato  al  rilascio  di  certificazione  CEE  per  i
prodotti  di  cui  alle  direttive  in  premessa  e secondo le forme,
modalita' e procedure in esse stabilite.