LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile  1947,  n.  283  e  15  settembre  1947,  n. 896, e successive
disposizioni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30
dicembre 1946, n. 557;
  Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
  Visto il provvedimento CIP n. 21/1987 del 2 luglio 1987;
  Vista  la  proposta  formulata  dal  Ministero  delle poste e delle
telecomunicazioni in data 9 dicembre 1989;
  Tenuto  conto  del  rispetto  dei  vincoli di compatibilita' con il
tasso  di  aumento  previsto  per  il complesso delle tariffe, prezzi
amministrati   e   sorvegliati,   nella   relazione   previsionale  e
programmatica  per il 1990 approvata dal Consiglio dei Ministri il 30
settembre  1989  e  degli  indirizzi  assunti in materia dal Comitato
interministeriale dei prezzi nella riunione del 22 novembre 1989;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1) Con decorrenza dal 1› gennaio 1990 i canoni annui di abbonamento
alle diffusioni televisive, sono stabiliti come segue:
    a)  per  i  detentori,  ad  uso  privato,  di  apparecchi atti od
adattabili  alla  ricezione  delle diffusioni in bianco e nero, nella
misura  di 119.995 lire di cui: canone 420 lire, sovrapprezzo 111.415
lire,  tassa  di concessione governativa 4.000 lire ed IVA (4%) 4.160
lire;
    b)  per  i  detentori,  ad  uso  privato,  di  apparecchi atti od
adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive a colori, nella
misura  di 125.000 lire di cui: canone 420 lire, sovrapprezzo 111.415
lire,  canone  supplettivo 965 lire, tassa di concessione governativa
8.000 lire ed IVA (4%) 4.200 lire.
  I  canoni annui di abbonamento sono comprensivi del sovrapprezzo di
2.030 lire per le radiodiffusioni.
  Per  i  versamenti  in  forma  semestrale o trimestrale, i ratei di
canone  di  cui ai punti a) e b) sono maggiorati ai sensi dell'art. 1
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre
1947, n. 1542.
  2)  Con  decorrenza  dal  1›  gennaio  1990 la misura dei canoni di
licenza    speciale    (comprensivi   anche   del   canone   per   la
radiodiffusione)   dovuti   dai   detentori  di  apparecchi  atti  od
adattabili  a  ricevere le diffusioni televisive sia in bianco e nero
sia  a  colori,  fuori  dall'ambito  familiare, sono complessivamente
stabiliti nella misura indicata nella tabella A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
  Per  i  versamenti  in  forma  semestrale o trimestrale, i ratei di
canone sono maggiorati come indicato al precedente punto 1).
  3)  Con  pari  decorrenza, i detentori di apparecchi radioriceventi
installati  a bordo di autovetture e autoscafi ad uso privato, devono
corrispondere  un canone annuo di 14.235 lire di cui: canone base 420
lire,  sovrapprezzo 12.580 lire, tassa di concessione governativa 750
lire ed IVA (4%) 485 lire.
  Per  l'uso  privato di televisori atti a ricevere le diffusioni sia
in  bianco  e nero sia a colori su autovetture ed autoscafi, i canoni
sono quelli gia' indicati ai punti 1 a) e 1 b).
  4)  I  riflessi  dei  nuovi  canoni sull'esercizio RAI 1990 saranno
considerati  nell'ambito delle analisi e della programmazione annuale
effettuata  dal  CIP  in base ai poteri di coordinamento e disciplina
delle tariffe e dei prezzi controllati.
   Roma, addi' 21 dicembre 1989
               Il Ministro dell'industria, del commercio
            e dell'artigianato - Presidente della giunta
                              BATTAGLIA