LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Visto il provvedimento CIP n. 21/1987 del 2 luglio 1987; Vista la proposta formulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in data 9 dicembre 1989; Tenuto conto del rispetto dei vincoli di compatibilita' con il tasso di aumento previsto per il complesso delle tariffe, prezzi amministrati e sorvegliati, nella relazione previsionale e programmatica per il 1990 approvata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 1989 e degli indirizzi assunti in materia dal Comitato interministeriale dei prezzi nella riunione del 22 novembre 1989; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) Con decorrenza dal 1 gennaio 1990 i canoni annui di abbonamento alle diffusioni televisive, sono stabiliti come segue: a) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni in bianco e nero, nella misura di 119.995 lire di cui: canone 420 lire, sovrapprezzo 111.415 lire, tassa di concessione governativa 4.000 lire ed IVA (4%) 4.160 lire; b) per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive a colori, nella misura di 125.000 lire di cui: canone 420 lire, sovrapprezzo 111.415 lire, canone supplettivo 965 lire, tassa di concessione governativa 8.000 lire ed IVA (4%) 4.200 lire. I canoni annui di abbonamento sono comprensivi del sovrapprezzo di 2.030 lire per le radiodiffusioni. Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone di cui ai punti a) e b) sono maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542. 2) Con decorrenza dal 1 gennaio 1990 la misura dei canoni di licenza speciale (comprensivi anche del canone per la radiodiffusione) dovuti dai detentori di apparecchi atti od adattabili a ricevere le diffusioni televisive sia in bianco e nero sia a colori, fuori dall'ambito familiare, sono complessivamente stabiliti nella misura indicata nella tabella A che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati come indicato al precedente punto 1). 3) Con pari decorrenza, i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi ad uso privato, devono corrispondere un canone annuo di 14.235 lire di cui: canone base 420 lire, sovrapprezzo 12.580 lire, tassa di concessione governativa 750 lire ed IVA (4%) 485 lire. Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni sia in bianco e nero sia a colori su autovetture ed autoscafi, i canoni sono quelli gia' indicati ai punti 1 a) e 1 b). 4) I riflessi dei nuovi canoni sull'esercizio RAI 1990 saranno considerati nell'ambito delle analisi e della programmazione annuale effettuata dal CIP in base ai poteri di coordinamento e disciplina delle tariffe e dei prezzi controllati. Roma, addi' 21 dicembre 1989 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA