IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato; Visti i decreti del Ministro della difesa del 10 luglio 1980 e 28 giugno 1988; Visto l'art. 221 del codice di procedura penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, e successive modificazioni; Ritenuta la necessita' di consentire l'immediata identificazione del personale dell'Arma dei carabinieri che svolge servizio in abito civile; Decreta: Art. 1. I militari dell'Arma dei carabinieri, autorizzati a svolgere particolari servizi di istituto in abito civile sono muniti di distintivo di riconoscimento, da applicare sul taschino sinistro della giacca in modo visibile, allorche' si renda necessaria la loro immediata individuazione in relazione all'ambiente in cui operano. Le caratteristiche dei distintivi, di colore diverso per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e numerati progressivamente, sono indicati negli allegati A e B del presente decreto.