IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  l'art.  6,  primo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  28  luglio  1967,  n.  851, che detta norme in materia di
tessere  di  riconoscimento  rilasciate  dalle  amministrazioni dello
Stato;
  Visti  i  decreti del Ministro della difesa del 10 luglio 1980 e 28
giugno 1988;
  Visto  l'art.  221  del  codice  di procedura penale, approvato con
decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, e successive modificazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  di consentire l'immediata identificazione
del  personale dell'Arma dei carabinieri che svolge servizio in abito
civile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  militari  dell'Arma  dei  carabinieri,  autorizzati  a  svolgere
particolari  servizi  di  istituto  in  abito  civile  sono muniti di
distintivo  di  riconoscimento,  da  applicare  sul taschino sinistro
della  giacca in modo visibile, allorche' si renda necessaria la loro
immediata individuazione in relazione all'ambiente in cui operano.
  Le  caratteristiche dei distintivi, di colore diverso per ufficiali
e  agenti  di  polizia  giudiziaria e numerati progressivamente, sono
indicati negli allegati A e B del presente decreto.