AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
  Il  comma  2  dell'art.  1  della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12  settembre  1989,  n.
317".  Il  D.L.  n. 317/1989, di contenuto pressoche' analogo, non e'
stato convertito in legge per decorrenza dei  termini  costituzionali
(il  relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 266 del 14 novembre 1989).
                               Art. 1.
  1.  Agli  effetti  di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto
legislativo 28 luglio 1989,  n.  271  (a),  per  i  procedimenti  che
proseguono  con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del codice di procedura penale,  l'articolo
272 (b) del codice abrogato e' modificato come segue:
    a) il numero 2) del quarto comma e' sostituito dal seguente:
   "2)  se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi
tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al  numero  2)  del
primo  comma,  sei  mesi  per  i  reati di cui al numero 3) del primo
comma, un anno per i reati di  cui  al  numero  4)  del  primo  comma
diversi  da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei
mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza  che  sia
intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;";
    b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
  "La  durata complessiva della custodia cautelare non puo' superare:
   cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
   un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
   due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
    ((  tre  anni  e  tre  mesi )) per i reati di cui al primo comma,
numero 4), lettera b), diversi da  quelli  di  cui  al  terzo  comma,
numero 5);
   sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).";
    c) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
  "La  durata  della custodia cautelare (( non puo' comunque superare
un terzo del massimo della pena )) temporanea prevista per  il  reato
contestato  o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo
e' equiparata alla pena massima temporanea.";
    d)  nel  nono  comma  le  parole: "dei commi sesto e ottavo" sono
sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo".
__________
 
             (a) Il testo dell'art. 251 del D.Lgs. n. 271/1989 (Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale) e' il seguente:
             "Art.  251 (Durata delle misure cautelari e restituzione
          della cauzione).  - 1. Quando si procede nei  confronti  di
          un  imputato che si trova in stato di custodia cautelare si
          osservano le disposizioni del codice sui termini di  durata
          della  custodia  stessa calcolati a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del codice.  Tuttavia,  la  durata  della
          custodia  cautelare  non  puo'  superare i termini previsti
          dalle norme del codice abrogato.
             2.  Le  misure previste dall'art. 282 comma 1 del codice
          abrogato, imposte anteriormente alla  data  di  entrata  in
          vigore   del   codice,  sono  revocate  quando  dalla  loro
          esecuzione e' decorso un periodo di  tempo  pari  a  quello
          indicato nell'art. 308 comma 1 del codice.
             3.  Se  alla data di entrata in vigore del codice non e'
          stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma  4  ovvero
          quella  prevista  dal  comma  6  dell'art.  292  del codice
          abrogato,   la   cauzione   e'   restituita   a   richiesta
          dell'imputato  o  dei  suoi  eredi  e  i  fidejussori  sono
          liberati".
             (b) L'art. 272 dell'abrogato codice di procedura penale,
          come sostituito dall'art. 3 della legge 28 luglio 1984,  n.
          398,  successivamente  modificato  dall'art.  3 del D.L. 29
          novembre 1985, n.  685 (nel testo  di  cui  alla  legge  di
          conversione  27  gennaio  1986,  n.   8), dall'art. 1 della
          legge 7 novembre 1986, n. 743, dagli articoli 1 e  2  della
          legge 17 febbraio 1987, n. 29, dagli articoli 32 e 33 della
          legge 5 agosto 1988, n. 330, e dal  presente  articolo,  e'
          cosi' formulato:
             "Art.   272   (Durata   della   custodia  cautelare).  -
          L'imputato in  stato  di  custodia  cautelare  deve  essere
          scarcerato  se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di
          rinvio a giudizio non e' stata depositata in cancelleria  o
          non  e'  stata  fatta  richiesta  di decreto di citazione a
          giudizio  ovvero,  nei  procedimenti  di   competenza   del
          pretore,  non  e'  stato  emesso  decreto  di  citazione  a
          giudizio:
              1)  trenta giorni se per il reato per cui si procede la
          legge prevede una pena detentiva non superiore nel  massimo
          a tre anni;
              2)   tre  mesi  se  la  legge  prevede  la  pena  della
          reclusione non superiore nel massimo a quattro anni,  salvo
          quanto disposto nel numero precedente;
              3)   sei  mesi  se  la  legge  prevede  la  pena  della
          reclusione superiore nel  massimo  a  quattro  anni,  salvo
          quanto disposto nel successivo n. 4);
(( 4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo  ))
(( 254:                                                            ))
(( a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della         ))
(( reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena     ))
(( dell'ergastolo;                                                 ))
(( b) un anno se la legge prevede una pena minore.                 ))
             Quando  il  pubblico  ministero  procede  con istruzione
          sommaria,  se  la  durata  della  custodia   cautelare   ha
          oltrepassato  i  quaranta giorni senza che egli abbia fatto
          la richiesta per il decreto di citazione a giudizio  o  per
          la  sentenza  di  proscioglimento,  gli  atti devono essere
          trasmessi al giudice istruttore affinche'  si  proceda  con
          l'istruzione formale.
             L'imputato   deve   essere  inoltre  scarcerato  se  dal
          deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio
          o  dalla  richiesta di emissione del decreto di citazione a
          giudizio  ovvero,  nei  procedimenti  di   competenza   del
          pretore,   dalla  emissione  del  decreto  di  citazione  a
          giudizio sono  decorsi  i  termini  di  custodia  cautelare
          sottoindicati,  senza che sia stata pronunciata sentenza di
          condanna di primo grado:
              1) trenta giorni nei casi di cui al numero 1) del primo
          comma;
              2)  tre  mesi  nei  casi  di cui al numero 2) del primo
          comma;
              3)  sei  mesi  nei  casi  di cui al numero 3) del primo
          comma;
              4)  un  anno  nei casi di cui al numero 4), lettera b),
          del primo comma;
(( 5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della         ))
(( reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o a pena      ))
(( dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli      ))
(( articoli 416- bis del codice penale, 75 della legge 22 dicembre ))
(( 1975, n. 685, nonche' dei delitti commessi per finalita' di     ))
(( terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale       ))
(( puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di    ))
(( reclusione.                                                     ))
             L'imputato deve essere altresi' scarcerato:
              1)  se  dalla  pronuncia  della sentenza di primo grado
          sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati  di
          cui  al  n.  1)  del  primo comma senza che sia intervenuta
          sentenza irrevocabile di condanna;
(( 2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono        ))
(( decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al    ))
(( numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al       ))
(( numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero ))
(( 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del    ))
(( terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) ))
(( del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna ))
(( in grado di appello;                                            ))
              3)  se  dalla  pronuncia della sentenza di appello sono
          decorsi termini di custodia  cautelare  di  durata  pari  a
          quella   fissata   nel  numero  precedente  senza  che  sia
          intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
             Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da
          parte della Corte di  cassazione  o  per  altra  causa,  il
          procedimento  regredisca  ad  una  fase  o  ad  un grado di
          giudizio diversi ovvero  sia  rinviato  ad  altro  giudice,
          dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero
          il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti  dai  commi
          precedenti  relativamente  a  ciascuno  stato  e  grado del
          procedimento.
(( La durata complessiva della custodia cautelare non puo'         ))
(( superare:                                                       ))
(( cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);       ))
(( un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);           ))
(( due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);          ))
(( tre anni e tre mesi per i reati di cui al primo comma, numero   ))
(( 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero ))
(( 5);                                                             ))
(( sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).          ))
            I   termini  stabiliti  nei  commi  precedenti  rimangono
          sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad
          osservazione  psichiatrica  e,  nella  fase  del  giudizio,
          durante il tempo  in  cui  il  dibattimento  e'  sospeso  o
          rinviato  per  legittimo  impedimento  dell'imputato  o per
          consentire  la   partecipazione   all'udienza   quando   in
          precedenza  egli  ha  rifiutato  di  assistervi,  ovvero  a
          richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione  o
          il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie
          ritenute  indispensabili  con  espresse   indicazioni   nel
          provvedimento  di  sospensione  o  di rinvio. (( I predetti
          termini rimangono altresi' sospesi nella fase del  giudizio
          per  il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o
          sospeso    a    causa    della    mancata    presentazione,
          dell'allontanamento   o  della  mancata  partecipazione  al
          dibattimento di uno o piu' difensori. ))
(( La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare   ))
(( un terzo del massimo della pena temporanea prevista per il      ))
(( reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena     ))
(( dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.      ))
(( Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto    ))
(( dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli         ))
(( impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di   ))
(( primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini      ))
(( della determinazione della durata complessiva della custodia ai ))
(( sensi del comma ottavo.                                         ))
(( Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate        ))
(( nell'art. 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere     ))
(( imposta all'imputato una o piu' delle misure coercitive         ))
(( previste nell'art. 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello      ))
(( stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o   ))
(( sopravviene taluna delle suddette esigenze.                     ))
(( Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione e' ))
(( inconciliabile con le finalita' per le quali essi sono stati    ))
(( imposti, ovvero se                                              ))
(( risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice     ))
(( emette mandato di                                               ))
(( cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di  ))
(( durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato    ))
(( che si sia dato alla fuga si applicano altresi' le disposizioni ))
(( di cui al terzo comma dell'art. 292.                            ))
(( Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione  ))
(( e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al      ))
(( primo comma )) (recte: decimo comma), (( le disposizioni        ))
(( dell'art. 279, in quanto applicabili.                           ))
            Contro  l'imputato  scarcerato per decorrenza dei termini
          stabiliti dal presente  articolo  non  puo'  essere  emesso
          nuovo  mandato  o  ordine  di  cattura  o di arresto per lo
          stesso fatto. Il giudice  istruttore,  con  l'ordinanza  di
          rinvio  a  giudizio, puo' ordinare la cattura dell'imputato
          scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la  fase
          istruttoria,  quando  procede  per  i  delitti  di cui agli
          articoli 416- bis e 630 del codice  penale  e  all'art.  75
          della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordinamento  costituzionale,  ove sussista pericolo di
          fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i
          giudici  di primo e secondo grado. In questi casi i termini
          di custodia  cautelare  per  ciascuna  fase  decorrono  dal
          momento della cattura".