AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317". Il D.L. n. 317/1989, di contenuto pressoche' analogo, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1989). Art. 1. 1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (a), per i procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, l'articolo 272 (b) del codice abrogato e' modificato come segue: a) il numero 2) del quarto comma e' sostituito dal seguente: "2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello;"; b) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "La durata complessiva della custodia cautelare non puo' superare: cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1); un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2); due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3); (( tre anni e tre mesi )) per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5); sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5)."; c) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "La durata della custodia cautelare (( non puo' comunque superare un terzo del massimo della pena )) temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea."; d) nel nono comma le parole: "dei commi sesto e ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "del comma ottavo". __________
(a) Il testo dell'art. 251 del D.Lgs. n. 271/1989 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) e' il seguente: "Art. 251 (Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione). - 1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non puo' superare i termini previsti dalle norme del codice abrogato. 2. Le misure previste dall'art. 282 comma 1 del codice abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'art. 308 comma 1 del codice. 3. Se alla data di entrata in vigore del codice non e' stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'art. 292 del codice abrogato, la cauzione e' restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fidejussori sono liberati". (b) L'art. 272 dell'abrogato codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 28 luglio 1984, n. 398, successivamente modificato dall'art. 3 del D.L. 29 novembre 1985, n. 685 (nel testo di cui alla legge di conversione 27 gennaio 1986, n. 8), dall'art. 1 della legge 7 novembre 1986, n. 743, dagli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, dagli articoli 32 e 33 della legge 5 agosto 1988, n. 330, e dal presente articolo, e' cosi' formulato: "Art. 272 (Durata della custodia cautelare). - L'imputato in stato di custodia cautelare deve essere scarcerato se entro i termini sottoindicati l'ordinanza di rinvio a giudizio non e' stata depositata in cancelleria o non e' stata fatta richiesta di decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non e' stato emesso decreto di citazione a giudizio: 1) trenta giorni se per il reato per cui si procede la legge prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni; 2) tre mesi se la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel numero precedente; 3) sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni, salvo quanto disposto nel successivo n. 4); (( 4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo )) (( 254: )) (( a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della )) (( reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena )) (( dell'ergastolo; )) (( b) un anno se la legge prevede una pena minore. )) Quando il pubblico ministero procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia cautelare ha oltrepassato i quaranta giorni senza che egli abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, gli atti devono essere trasmessi al giudice istruttore affinche' si proceda con l'istruzione formale. L'imputato deve essere inoltre scarcerato se dal deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o dalla richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, dalla emissione del decreto di citazione a giudizio sono decorsi i termini di custodia cautelare sottoindicati, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) trenta giorni nei casi di cui al numero 1) del primo comma; 2) tre mesi nei casi di cui al numero 2) del primo comma; 3) sei mesi nei casi di cui al numero 3) del primo comma; 4) un anno nei casi di cui al numero 4), lettera b), del primo comma; (( 5) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della )) (( reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o a pena )) (( dell'ergastolo ovvero se si tratta dei delitti di cui agli )) (( articoli 416- bis del codice penale, 75 della legge 22 dicembre )) (( 1975, n. 685, nonche' dei delitti commessi per finalita' di )) (( terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale )) (( puniti con pena non inferiore nel massimo a quindici anni di )) (( reclusione. )) L'imputato deve essere altresi' scarcerato: 1) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al n. 1) del primo comma senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna; (( 2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono )) (( decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al )) (( numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati di cui al )) (( numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al numero )) (( 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del )) (( terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5) )) (( del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna )) (( in grado di appello; )) 3) se dalla pronuncia della sentenza di appello sono decorsi termini di custodia cautelare di durata pari a quella fissata nel numero precedente senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. (( La durata complessiva della custodia cautelare non puo' )) (( superare: )) (( cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1); )) (( un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2); )) (( due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3); )) (( tre anni e tre mesi per i reati di cui al primo comma, numero )) (( 4), lettera b), diversi da quelli di cui al terzo comma, numero )) (( 5); )) (( sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5). )) I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato o per consentire la partecipazione all'udienza quando in precedenza egli ha rifiutato di assistervi, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio. (( I predetti termini rimangono altresi' sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o piu' difensori. )) (( La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare )) (( un terzo del massimo della pena temporanea prevista per il )) (( reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena )) (( dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea. )) (( Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto )) (( dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli )) (( impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di )) (( primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini )) (( della determinazione della durata complessiva della custodia ai )) (( sensi del comma ottavo. )) (( Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate )) (( nell'art. 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere )) (( imposta all'imputato una o piu' delle misure coercitive )) (( previste nell'art. 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello )) (( stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o )) (( sopravviene taluna delle suddette esigenze. )) (( Se l'imputato viola gli obblighi impostigli, e la violazione e' )) (( inconciliabile con le finalita' per le quali essi sono stati )) (( imposti, ovvero se )) (( risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice )) (( emette mandato di )) (( cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di )) (( durata della custodia cautelare. Nei confronti dell'imputato )) (( che si sia dato alla fuga si applicano altresi' le disposizioni )) (( di cui al terzo comma dell'art. 292. )) (( Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione )) (( e ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al )) (( primo comma )) (recte: decimo comma), (( le disposizioni )) (( dell'art. 279, in quanto applicabili. )) Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo non puo' essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, puo' ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando procede per i delitti di cui agli articoli 416- bis e 630 del codice penale e all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ove sussista pericolo di fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i giudici di primo e secondo grado. In questi casi i termini di custodia cautelare per ciascuna fase decorrono dal momento della cattura".