Con regolamento (CEE) n. 3381/89 del Consiglio del 6 novembre 1989,
a modifica del regolamento (CEE) n. 3420/83, e'  stato  disposto  che
nei  confronti  dell'Ungheria  e della Polonia, le uniche restrizioni
quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono  quelle  che
riguardano  i  prodotti elencati all'allegato 1 del regolamento (CEE)
n. 288/82  e  successive  modifiche,  concernente  il  regime  comune
applicabile alle importazioni.
  Con  successivo  regolamento  (CEE)  n. 3691/89 del Consiglio del 4
dicembre 1989 e' stata disposta  la  sospensione  per  un  anno,  con
decorrenza  dal 1› gennaio 1990, di tutte le restrizioni quantitative
alla importazione nei confronti dei suddetti Paesi di cui  al  citato
regolamento n. 288/82.
  Pertanto  si  precisa  che,  a  decorrere  dal 1› gennaio 1990, nei
confronti della  Polonia  e  dell'Ungheria,  restano  ferme  sole  le
modalita'  di  importazione  per  il  settore  tessile previste dalle
circolari n. 22 del 9 febbraio 1988 (Ungheria), n. 23 del 9  febbraio
1988  (Polonia),  n.  21  del  20  maggio  1989 (Polonia), nonche' le
procedure previste per i prodotti siderurgici regolamentati  in  sede
CECA  (cfr.  circolare ministeriale n. 11 del 21 marzo 1989 prorogata
con circolare n. 46 del 27 dicembre 1989).
  Restano  altresi'  applicabili i divieti di carattere non economico
valevoli per la generalita' di tutti i Paesi.
                                            p. Il Ministro: GIORGIERI