Con regolamento (CEE) n. 3381/89 del Consiglio del 6 novembre 1989, a modifica del regolamento (CEE) n. 3420/83, e' stato disposto che nei confronti dell'Ungheria e della Polonia, le uniche restrizioni quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati all'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 288/82 e successive modifiche, concernente il regime comune applicabile alle importazioni. Con successivo regolamento (CEE) n. 3691/89 del Consiglio del 4 dicembre 1989 e' stata disposta la sospensione per un anno, con decorrenza dal 1 gennaio 1990, di tutte le restrizioni quantitative alla importazione nei confronti dei suddetti Paesi di cui al citato regolamento n. 288/82. Pertanto si precisa che, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nei confronti della Polonia e dell'Ungheria, restano ferme sole le modalita' di importazione per il settore tessile previste dalle circolari n. 22 del 9 febbraio 1988 (Ungheria), n. 23 del 9 febbraio 1988 (Polonia), n. 21 del 20 maggio 1989 (Polonia), nonche' le procedure previste per i prodotti siderurgici regolamentati in sede CECA (cfr. circolare ministeriale n. 11 del 21 marzo 1989 prorogata con circolare n. 46 del 27 dicembre 1989). Restano altresi' applicabili i divieti di carattere non economico valevoli per la generalita' di tutti i Paesi. p. Il Ministro: GIORGIERI