IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni,  concernente  istituzione   e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 74, primo comma, lettera c), del citato decreto n. 633
il quale stabilisce in deroga alle disposizioni dei  titoli  primo  e
secondo di detto decreto:
   1)  che  per  il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici,
dei supporti integrativi  e  dei  libri  l'imposta  e'  dovuta  dagli
editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al
numero di copie vendute ovvero  in  relazione  al  numero  di  quelle
consegnate  o  spedite  diminuite  del  40  per  cento  a  titolo  di
forfettizzazione della resa;
   2) che per periodico si intende qualsiasi pubblicazione registrata
come tale ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
   3)  che  per  le  cessioni  congiunte  di  giornali quotidiani, di
periodici, di libri e di altri beni, anche  se  offerti  in  omaggio,
l'mposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti con
l'aliquota relativa al bene principale e  che,  qualora  quest'ultimo
non  sia  costituito  dalle  pubblicazioni  o dai libri, l'imposta e'
dovuta in relazione al numero delle copie vendute;
   4) che la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione
della resa e' elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;
  Considerato  che, ai sensi del secondo comma del citato art. 74, le
operazioni relative  al  commercio  dei  sopracitati  beni  non  sono
soggette  all'imposta  in  quanto equiparate a quelle di cui al terzo
comma dell'art. 2 del decreto n. 633;
  Visto il terzo comma del sopra menzionato art. 74, il quale prevede
che le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni di
cui  ai  commi  precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro
delle finanze;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  dicembre  1972 concernente la
disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei giornali
periodici e delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali
e di prezzo unitario non superiore a duemilacinquecento lire elevato,
da  ultimo,  a  ottomila  lire  con l'art. 11 della legge 29 febbraio
1980, n. 31;
  Visto  l'art.  34,  comma  3, lettera e), del decreto legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
1989, n. 154, con il quale e' stata modificata la disposizione di cui
alla lettera c) dell'art. 74 del decreto n. 633, al fine di estendere
l'applicazione,   oltre   che  al  commercio  di  tutti  i  periodici
registrati ai sensi della citata legge 8 febbraio 1948, n.  47  e  di
giornali   quotidiani,   ancorche'   commercializzati   con  supporti
integrativi, anche al commercio di libri e  alle  cessioni  congiunte
delle dette pubblicazioni con altri beni;
  Visto  l'art.  2  della  legge  27  novembre  1989,  n. 384, che ha
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 1989, n.
332,  con  il  quale  il  regime  previsto dall'art. 74, primo comma,
lettera c), del decreto n. 633, come modificato dal  citato  art.  34
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' stato dichiarato  applicabile,
relativamente  alle  cessioni congiunte di periodici e di altri beni,
anche alle operazioni effettute anteriormente al 1› gennaio 1990;
  Considerato  che  occorre  provvedere  alla  modifica  del  decreto
ministeriale  28  dicembre  1972  al  fine  di  adeguare  alla  nuova
normativa le relative disposizioni;
                               Decreta:
  Il decreto ministeriale 28 dicembre 1972, concernente la disciplina
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei giornali  periodici
nonche'  delle  altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e
di prezzo unitario non superiore a ottomila lire, e'  costituito  dal
seguente:
                               Art. 1.
  1.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  per  il commercio di giornali
quotidiani, di periodici e dei relativi  supporti  integrativi  e  di
libri  e'  dovuta  dagli editori ed e' determinata, distintamente per
ciascuna testata  o  titolo,  in  relazione  al  numero  delle  copie
consegnate  o  spedite, anche in esecuzione di contratto estimatorio,
diminuite  della  percentuale  del  40  per   cento   a   titolo   di
forfetizzazione della resa.
  2.  Gli  editori,  ai  fini dell'applicazione dell'imposta, debbono
annotare entro il mese successivo a quello di consegna  o  spedizione
delle  copie,  in  apposito  registro  numerato  e  bollato  ai sensi
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  633,  distintamente  per  ciascuna  testata o titolo e per
ciascun giorno:
    a)  il  numero delle copie consegnate o spedite, con eclusione di
quelle di cui alle lettere b) e c);
    b) il numero delle copie esportate;
    c) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento;
    d)   il  numero  delle  copie  costituenti  la  resa  forfetaria,
calcolata sul numero delle copie consegnate o  spedite  di  cui  alla
lettera a);
   e)  il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di
ciascuna copia;
    f)  l'ammontare  dei  corrispettivi,  determinato in funzione del
prezzo di cui alla lettera  e),  relativi  alle  copie  consegnate  o
spedite,  diminuite  di  quelle costituenti la resa forfetaria di cui
alla lettera d);
   g)   l'ammontare   dei  corrispettivi,  comprensivi  dell'imposta,
riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento;
    h)  l'ammontare  complessivo  imponibile  determinato  sulla base
dell'importo  dei  corrispettivi  di  cui  alle  lettere  f)  e   g),
diminuito, a norma del comma 4 dell'art. 27 del menzionato decreto n.
633, delle percentuali ivi indicate;
    i) l'ammontare della relativa imposta.
  3.  Le  annotazioni  di  cui  al  comma  precedente  possono essere
effettuate  globalmente  per  ciascun  mese  solare;   in   caso   di
variazione,  nel  corso  del  mese, del prezzo di vendita al pubblico
delle  pubblicazioni  le  annotazioni   possono   essere   effettuate
globalmente,  ma  distintamente,  in  relazione  ai diversi prezzi di
vendita.
  4.  Le  variazioni  di  prezzo  di  vendita  al  pubblico  disposte
dall'editore successivamente alla consegna o spedizione in esecuzione
di  contratto  estimatorio  danno  luogo  a corrispondenti rettifiche
della base imponibile  e  della  relativa  imposta  e  devono  essere
annotate, entro il mese successivo a quello in cui hanno effetto, con
le modalita' di cui al comma precedente.
  5. Non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e il documento
di  addebito  del  corrispettivo  eventualmente  emesso  deve  recare
l'annotazione  che  trattasi  di operazione per la quale l'imposta e'
assolta dall'editore ai sensi del presente decreto.