IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2319,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Dopo  l'art.  741  e'  aggiunto il seguente nuovo articolo relativo
alla istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in  chimica  e
tecnologia  delle sostanze organiche naturali afferente alla facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali.
          Scuola di specializzazione in chimica e tecnologia
                  delle sostanze organiche naturali
  Art. 742 - 1. E' istituita la scuola di specializzazione in chimica
e tecnologia delle sostanze organiche naturali  presso  l'Universita'
"La Sapienza" di Roma.
  La  scuola  ha  lo  scopo di preparare specialisti per quei settori
dell'industria che utilizzano sostanze organiche naturali, fornendo a
tal  fine  le  conoscenze  di base e le metodologie che consentono la
corretta manipolazione e l'uso consapevole dei materiali  di  origine
naturale,   con  particolare  riferimento  ai  settori  farmaceutico,
cosmetico ed alimentare.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in chimica e tecnologia
delle sostanze organiche naturali.
  2.  La  scuola  ha  la  durata  di  tre anni. Ciascun anno di corso
prevede almeno cento  ore  di  insegnamento  e  duecentocinquanta  di
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  e  attrezzature  disponibili  in  ambito
universitario ed extra universitario acquisite  tramite  convenzione,
la  scuola  e'  in  grado di accettare un numero massimo di iscritti,
fissato nel numero di quindici per ciascun  anno  di  corso,  per  un
totale di quarantacinque specializzandi.
  3.  Ai  sensi  della normativa generale concorrono al funzionamento
della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati  in  chimica,  chimica  industriale,  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche,  scienze  delle  preparazioni  alimentari,  farmacia e
scienze biologiche.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  5. Le materie di insegnamento sono le seguenti (annuali):
 1› Anno:
   chimica delle sostanze organiche naturali I;
   estrazione, isolamento e purificazione di sostanze naturali I;
   metodologie analitiche e di analisi strutturale;
   trasformazioni chimiche e biochimiche di sostanze naturali I;
   un corso opzionale.
  2› Anno:
   chimica delle sostanze organiche naturali II;
   metodologie analitiche per le sostanze organiche naturali;
   estrazione, isolamento e purificazione di sostanze naturali II;
   trasformazioni chimiche e biochimiche di sostanze naturali II;
   un corso opzionale.
 3› Anno:
   tecnologia di produzione di sostanze naturali;
   formulazione di preparati a base di sostanze naturali;
   controlli di qualita';
   aspetti legislativi e brevettuali;
   un corso opzionale.
  Ciascuna sede in cui e' attivata la scuola puo' rendere facoltativo
uno degli insegnamenti fondamentali.
  Elenco dei corsi opzionali:
   elementi di tossicologia;
   merceologia delle sostanze naturali;
   principi di analisi biologiche;
   spettrometria di massa;
   risonanza magnetica nucleare;
   farmacologia;
   farmacognosia;
   metodi fisici in chimica organica;
   biosintesi;
   biopolimeri;
   elaborazioni di dati nell'analisi chimica strutturale;
   correlazioni attivita'-struttura;
   biologia generale;
   culture cellulari e loro impiego;
   chimica delle fermentazioni;
   genetica molecolare;
   produzione di sostanze per via biotecnologica;
   strategia di sintesi di sostanze naturali;
   processi industriali di sintesi di composti naturali;
   elaborazione di dati nella progettazione delle sintesi;
   chimica e tecnologia dei prodotti dietetici.
  6.  I corsi di cui al precedente articolo comprendono esercitazioni
pratiche, visite ad impianti ed a laboratori industriali  e  seminari
specialistici su particolari aspetti delle varie problematiche.
  All'inizio  di  ciascun  anno  di corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della  scuola  le  attivita'  elettive  e
sperimentali da svolgere: quelle sperimentali saranno svolte sotto la
guida di un relatore nominato dal consiglio.
  7.  L'Universita',  su  proposta  del  consiglio della scuola, puo'
stabilire convenzioni con enti pubblici o privati  con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di quello del
10 marzo 1982, n. 162.
  8.  Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia
alla  normativa   generale   "norme   generali"   delle   scuola   di
specializzazione.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 25 ottobre 1989
                                                           Il rettore