IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, e con il quale e' stata istituita una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci; Attesa la necessita' di definire le modalita' di applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui alla citata disposizione; Decreta: Art. 1. Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilita' del debito di imposta L'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce, e' dovuta dal fabbricante. Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta di confine e' dovuta dall'importatore. Agli effetti dell'imposizione fiscale di cui ai precedenti commi, sono considerati sacchetti di plastica non biodegradabili quelli che risultano biodegradabili per una quota inferiore al 90 per cento, secondo le modalita' definite all'art. 9-sexies, comma 1, della citata legge 9 novembre 1988, n. 475. Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione e la sua esigibilita' si verifica con la cessione dei prodotti dal fabbricante alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno. Per la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.