La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare la
convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle  pene  o
trattamenti  inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo
il 26 novembre 1987.