IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della costituzione; Visto l'art. 731 del codice della navigazione, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461; Visto l'allegato 1 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 ottobre 1988; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. E' approvato il regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche nel testo allegato, vistato dal Ministro proponente e annesso al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 novembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri SANTUZ, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1988 Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 21
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse del decreto: Il testo dell'art. 3 della legge n. 213/1983 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea) e' il seguente: "Art. 3. - All'art. 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi: "Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni. Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561". - Il D.P.R. n. 461/1985, concernente "Recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213", e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1985. - Il D.Lgs. n. 616/1948 concernente "Approvazione della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 1948. - La legge n. 561/1956, concernente "Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 25 giugno 1956.