IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9
dicembre 1988, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del
13 dicembre 1988;
  Considerato che, per mero errore materiale, nel comma 3 dell'art. 1
del  citato  decreto  risulta   omesso   un   riferimento   normativo
costituente  parte  essenziale  della  disposizione ai fini della sua
attenzione;
  Ritenuta l'opportunita' di procedere alla conseguente integrazione;
  Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
del tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1,  comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, dopo le  parole:  "retribuzione
minime,  di cui" sono aggiunte le seguenti: "all'art. 9 della legge 3
giugno 1975, n. 160, e  la  variazione  percentuale  dell'indice  del
costo della vita di cui".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 27 gennaio 1989
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                               DE MITA
                        Il Ministro del lavoro
                      e della previdenza sociale
                               FORMICA
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             Il D.P.C.M. n. 525/1988 reca: "Individuazione dei riteri
          e delle modalita' di determinazione, limitatamente all'anno
          1989  ed  in attesa del riordino del sistema pensionistico,
          degli aumenti delle pensioni in relazione  alla  variazione
          media   delle   retribuzioni  contrattuali  dei  lavoratori
          dipendenti privati e pubblici, in attuazione dell'art.  21,
          comma   5,   della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  (legge
          finanziaria 1988)".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge n. 160/1975 (Norme
          per i miglioramenti pensionistici  e  per  il  collegamento
          alla dinamica salariale) e' il seguente:
             "Art. 9 (Collegamento del trattamento minimo di pensione
          alle retribuzioni degli operai dell'industria). - L'importo
          mensile  del trattamento minimo di pensione di cui all'art.
          1, con effetto dal 1› gennaio di ciascun anno, e' aumentato
          in   misura   percentuale   pari   all'aumento  percentuale
          dell'indice   dei   tassi   delle    retribuzioni    minime
          contrattuali   degli  operai  dell'industria,  esclusi  gli
          assegni  familiari,  calcolato  dall'Istituto  centrale  di
          statistica.
             Ai  fini  previsti  nel  precedente  comma la variazione
          percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
          contrattuali  e'  determinata  confrontando il valore medio
          dell'indice    relativo    al    periodo    compreso    dal
          diciassettesimo  al sesto mese anteriore a quello da cui ha
          effetto  l'aumento  dell'importo  mensile  del  trattamento
          minimo  con il valore medio dell'indice in base al quale e'
          stato effettuato il precedente aumento.
             In  sede  di  prima  applicazione  e  con effetto dal 1›
          gennaio 1976, il confronto e' effettuato con riferimento al
          valore  medio  dell'indice  relativo al periodo dall'agosto
          1973 al luglio 1974 e l'aumento  percentuale  e'  applicato
          all'importo di L. 52.550.
             A   partire  dalla  seconda  applicazione  del  presente
          articolo le variazioni dell'indice di cui  al  primo  comma
          sono  calcolate  dall'Istituto  centrale  di  statistica al
          netto delle variazioni del volume di lavoro.
             La  variazione  percentuale d'aumento dell'indice di cui
          al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il
          lavoro  e la previdenza sociale di concerto con il Ministro
          per il tesoro".
             -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  3,  del  D.P.C.M. n.
          525/1988, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
             "3.  Al  maggior  onere  derivante  dagli  aumenti delle
          pensioni   per   dinamica   salariale,   ai   sensi   delle
          disposizioni  del  presente  decreto, rispetto agli aumenti
          determinati dalla differenza tra la variazione  percentuale
          dell'indice  delle  retribuzioni  minime, di cui all'art. 9
          della  legge  3  giugno  1975,  n.  160,  e  la  variazione
          percentuale   dell'indice  del  costo  della  vita  di  cui
          all'art.  19  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,   e
          successive  modificazioni,  si fa fronte, ove occorra sulla
          base  del  fabbisogno  delle  singole  gestioni,   mediante
          corrispondenti    aumenti   delle   aliquote   contributive
          disposti, con effetto dal periodo di paga in  corso  al  1›
          gennaio  1989, secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'ordinamento  di  ciascuna  gestione;  per   le   forme
          pensionistiche  di  cui  all'art.  1  della legge 29 aprile
          1976,  n.  177,  gli  anzidetti  aumenti   delle   aliquote
          contributive  sono  disposte  con  decreto del Ministro del
          tesoro".