IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988; Considerato che, per mero errore materiale, nel comma 3 dell'art. 1 del citato decreto risulta omesso un riferimento normativo costituente parte essenziale della disposizione ai fini della sua attenzione; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla conseguente integrazione; Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; Decreta: Art. 1. 1. All'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1988, n. 525, dopo le parole: "retribuzione minime, di cui" sono aggiunte le seguenti: "all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 27 gennaio 1989 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il D.P.C.M. n. 525/1988 reca: "Individuazione dei riteri e delle modalita' di determinazione, limitatamente all'anno 1989 ed in attesa del riordino del sistema pensionistico, degli aumenti delle pensioni in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, in attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988)". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 160/1975 (Norme per i miglioramenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) e' il seguente: "Art. 9 (Collegamento del trattamento minimo di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria). - L'importo mensile del trattamento minimo di pensione di cui all'art. 1, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, e' aumentato in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'importo mensile del trattamento minimo con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento. In sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio 1976, il confronto e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974 e l'aumento percentuale e' applicato all'importo di L. 52.550. A partire dalla seconda applicazione del presente articolo le variazioni dell'indice di cui al primo comma sono calcolate dall'Istituto centrale di statistica al netto delle variazioni del volume di lavoro. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma e' accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro". - Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. n. 525/1988, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "3. Al maggior onere derivante dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, rispetto agli aumenti determinati dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, si fa fronte, ove occorra sulla base del fabbisogno delle singole gestioni, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive disposti, con effetto dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, secondo le procedure e le modalita' previste dall'ordinamento di ciascuna gestione; per le forme pensionistiche di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, gli anzidetti aumenti delle aliquote contributive sono disposte con decreto del Ministro del tesoro".