IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  3-octies  del  decreto-legge  26 gennaio 1987, n. 9,
convertito  con  la  legge  27  marzo  1987,  n.  121,  che   prevede
l'istituzione  di  un  Fondo  nazionale  di promozione e sviluppo del
commercio per la concessione di contributi  in  conto  capitale  alle
imprese   commerciali  ed  affida  al  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato di stabilire,  con  proprio  decreto,  i
criteri,  le  procedure  e  le  modalita' di concessione dei predetti
contributi, compresa la verifica dell'attuazione dei progetti;
  Sentite  le  organizzazioni  del  commercio,  della  cooperazione e
dell'associazionismo   maggiormente   rappresentative    sul    piano
nazionale,   e  precisamente:  ANCD-Lega,  Confesercenti,  ANCC-Lega,
Federconsumo,  C.C.I.,   Federdettaglianti,   Confcommercio   nonche'
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                             Beneficiari
  1. I soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale previsti
dal comma 2 dell'art. 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.
9, convertito con la legge 26 marzo marzo 1987, n. 121, sono:
    a)  i  centri  e  gli  istituti  di  rilevanza  nazionale  o  con
competenza su tutto il territorio del Mezzogiorno,  nei  quali  siano
presenti anche enti pubblici, nonche' le strutture operative promosse
da organismi nazionali rappresentativi dell'associazionismo economico
e  sinda  cale  delle imprese commerciali e della cooperazione, per i
progetti di cui all'art. 2  del  presente  decreto  e  sempre  che  i
progetti  stessi  siano  finalizzati  alla promozione e allo sviluppo
delle imprese commerciali singole o associate;
    b)  le  imprese  esercenti  attivita' commerciali al dettaglio ed
all'ingrosso, le societa' cooperative di consumo e  tra  dettaglianti
ed  i  loro  consorzi,  i centri operativi delle unioni volontarie, i
gruppi di acquisto e le altre forme di commercio associato nonche' le
societa' promotrici dei centri commerciali al dettaglio:
     aa) per i progetti di cui all'art. 2;
     bb)  per  l'acquisizione  di progetti di assistenza tecnica e di
innovazione  tecnologica  ed   organizzativa,   realizzati   con   il
contributo dello Stato a norma del presente decreto.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse e all'art. 1:
             Il testo dei primi tre commi dell'art. 3-octies del D.L.
          n. 9/1987 (Interventi urgenti in materia  di  distribuzione
          commerciale  ed  ulteriori  modifiche alla legge 10 ottobre
          1975, n. 517, sulla disciplina  del  credito  agevolato  al
          commercio),  aggiunto  dalla  legge  di  conversione, e' il
          seguente:
             "1.  Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e'  istituito  un  Fondo   nazionale   di
          promozione e sviluppo del commercio.
             2.  Fino  alla  data  di entrata in vigore della riforma
          della legislazione sul commercio l'attivita' del  Fondo  si
          esplica   attraverso   il   finanziamento  sotto  forma  di
          contributi  in  conto   capitale   per   la   realizzazione
          dell'assistenza  tecnica, di progettazione dell'innovazione
          tecnologica   e   organizzativa   e    di    qualificazione
          professionale   delle   imprese   commerciali,   singole  o
          associate. I soggetti beneficiari  dei  contributi  sono  i
          centri,  gli  istituti e le strutture operative promosse da
          organismi rappresentativi dell'associazionismo economico  e
          sindacale  delle  imprese  commerciali e della cooperazione
          nonche' le imprese singole o associate.
             3. I criteri, le procedure e le modalita' di concessione
          del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione  dei
          progetti,   sono   determinati  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   da
          emanarsi  entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di
          conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni
          del  commercio,  della  cooperazione e dell'associazionismo
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'Unione
          nazionale delle camere di commercio".