IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31  dicembre  1988,
in materia di integrazione salariale, di disoccupazione  ordinaria  e
di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuita' fra
la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da
parte del Parlamento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza scciale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. L'efficacia delle disposizioni  contenute  nell'articolo  7  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa
integrazione guadagni, della  disoccupazione  e  della  mobilita'  e,
comunque, non oltre il 31 maggio 1989. Le domande per le  prestazioni
di cui al comma 3 del predetto articolo 7,  riferite  alla  attivita'
lavorativa svolta nel corso del 1988, sono  presentate  entro  il  30
aprile 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la  misura  dell'importo
dell'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista  dal  medesimo
articolo 7 e' elevata al 15 per cento della retribuzione. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  valutato  in
lire 574,3 miliardi, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1989,  all'uopo
parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.