IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  esonero  dall'obbligo  di utilizzare i
sistemi di sicurezza per i bambini di eta' inferiore a dieci anni che
viaggino  su  auto  pubbliche  o  su auto autorizzate ad effettuare i
servizi di piazza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "7-  bis.  Sono  esentati  dall'obbligo  di utilizzare i sistemi di
ritenuta  i  bambini  fino a dieci anni di eta' che viaggiano su auto
pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad
effettuare  servizio da piazza ai sensi del terzo comma dell'articolo
105  del  testo  unico  di  norme per la tutela delle strade e per la
circolazione,  approvato  con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740,
quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni
ferroviarie,  porti  ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili
posteriori  e  siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di
eta'".