IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
  Visto  l'art.  1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, con il quale
e' stato istituito il Consiglio della magistratura militare;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 3 e del 23 marzo 1989;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ufficio di segreteria
  1. Presso il Consiglio della magistratura militare e' costituito un
ufficio  di segreteria composto da un magistrato militare di appello,
che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, nominati con
deliberazione del Consiglio stesso.
  2.  All'ufficio  di  segreteria  sono  addetti un funzionario della
carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonche'
otto  elementi  per  mansioni  di  archivio,  di  dattilografia  e di
anticamera.
  3.  Presso  l'ufficio  di  segreteria  sono  custoditi  i documenti
personali riguardanti i magistrati militari.
  4.  I  magistrati  militari  componenti  dell'ufficio di segreteria
continuano  ad esercitare le loro funzioni giudiziarie. Se richiesti,
assistono alle riunioni del Consiglio.