IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 30, concernente la costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate; Considerato che la predetta legge produce effetti in ordine alle funzioni ed alla composizione delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali, costituite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare, nell'immediato, la funzionalita' delle predette commissioni e sottocommissioni, in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'elettorato attivo, in deroga alla legge 1 febbraio 1989, n. 30, le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali, costituite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, continuano ad esercitare le loro funzioni nella attuale composizione. Nel caso di tramutamento ad altra sede o ad altro ufficio del magistrato che le presiede, con decreto del presidente della corte d'appello, si provvede alla sostituzione con altro magistrato in servizio presso la pretura circondariale, ovvero presso il tribunale se si tratta della commissione elettorale mandamentale o delle sottocommissioni aventi sede nel capoluogo del circondario.