IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 1› febbraio 1989, n. 30, concernente la costituzione
delle preture circondariali  e  nuove  norme  relative  alle  sezioni
distaccate;
  Considerato  che  la  predetta legge produce effetti in ordine alle
funzioni ed alla composizione delle  commissioni  e  sottocommissioni
elettorali   mandamentali,   costituite   a  norma  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967,   n.   223,   recante
approvazione   del   testo   unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste
elettorali;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di assicurare,
nell'immediato,  la  funzionalita'  delle  predette   commissioni   e
sottocommissioni,  in  vista  delle  prossime elezioni del Parlamento
europeo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 aprile 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Fino  alla  emanazione  della  nuova disciplina dell'elettorato
attivo, in deroga alla legge 1› febbraio 1989, n. 30, le  commissioni
e le sottocommissioni elettorali mandamentali, costituite a norma del
decreto del Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967,  n.  223,
continuano ad esercitare le loro funzioni nella attuale composizione.
Nel caso di tramutamento  ad  altra  sede  o  ad  altro  ufficio  del
magistrato  che  le  presiede, con decreto del presidente della corte
d'appello, si provvede alla  sostituzione  con  altro  magistrato  in
servizio  presso la pretura circondariale, ovvero presso il tribunale
se si  tratta  della  commissione  elettorale  mandamentale  o  delle
sottocommissioni aventi sede nel capoluogo del circondario.