IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di dare l'avvio
agli  improrogabili  interventi  nella  citta' di Roma, utilizzando i
fondi a tale scopo disponibili nel bilancio del 1989;
  Ritenuta,   altresi',   la  necessita'  di  coordinare  i  predetti
interventi   con   quelli   gia'   in   corso   attraverso  strumenti
giuridico-amministrativi,    che    consentano   lo   snellimento   e
l'accelerazione   di   procedure,   nel   rispetto   delle  autonomie
costituzionalmente garantite;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri,  di  grazia  e giustizia, delle finanze, della
difesa,   della  pubblica  istruzione,  dei  trasporti,  per  i  beni
culturali e ambientali, dell'ambiente e del tesoro;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno  1989  e'  concesso al comune di Roma un contributo
straordinario  di  lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese
relative  alla  realizzazione  del sistema direzionale orientale, del
parco archeologico dell'Appia, nonche' delle infrastrutture connesse.
A  valere  sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20
miliardi  puo' essere utilizzata per le attivita' di progettazione ed
una somma non superiore a lire 40 miliardi puo' essere utilizzata per
l'acquisizione,  anche  mediante  esproprio,  delle  aree necessarie.
L'elenco  degli  interventi  e  delle opere, con i relativi importi e
tempi   di  attuazione,  viene  trasmesso  dal  sindaco  di  Roma  al
Presidente  del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro
per  i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2.  Ove  il  sindaco di Roma non provveda a trasmettere l'elenco di
cui  al  comma  1  entro  il  termine ivi indicato, il Presidente del
Consiglio  dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi
delle  aree urbane, convoca la regione Lazio, la provincia di Roma ed
il  comune di Roma al fine di definire il programma da realizzare. In
caso  di  mancato accordo e nei casi in cui i singoli adempimenti non
vengano  attuati  dai  soggetti competenti nei termini prefissati, il
Presidente  del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro
per  i  problemi  delle  aree  urbane, interviene in via sostitutiva,
direttamente,  ovvero  mediante  propri  delegati,  ed  a  spese  del
soggetto  inadempiente  avvalendosi,  ove  necessario,  di  organi ed
uffici  della  pubblica  amministrazione,  ovvero della struttura del
soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti predisposti.
  3.  All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a
carico  delle  disponibilita'  in  conto residui iscritte al capitolo
1585  dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1989.