La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bandi di concorso o d'arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono prevedere, tenuto conto delle esigenze della Sanita' militare, che abbiano titolo all'ammissione ai predetti corsi anche i laureati in odontoiatria, in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale, che ne facciano domanda. 2. Gli ufficiali reclutati con le modalita' di cui al comma 1, che abbiano superato il corso di formazione iniziale, sono nominati sottotenente o guardiamarina odontoiatra. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 maggio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI