IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive  integrazioni  e
modificazioni; 
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 584; 
Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1; 
Vista la legge 10 dicembre 1981, n. 741; 
Vista la legge 8 agosto 1984, n. 687; 
Vista la legge 15 novembre 1986, n. 768; 
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770; 
Vista la proposta di regolamento con  relativi  allegati,  deliberata
dal comitato centrale per  l'Albo  nazionale  dei  costruttori  nella
seduta del 3 novembre 1988,  indicante  i  requisiti  minimi  che  le
imprese devono possedere per essere iscritte  all'Albo  nazionale,  i
criteri in base ai quali deve essere effettuata  la  revisione  delle
imprese  iscritte  all'Albo  nazionale  dei  costruttori  nonche'  il
periodo ed i criteri in base  ai  quali  deve  essere  effettuata  la
revisione delle iscrizioni; 
Viste le note esplicative contenenti chiarimenti in ordine ad  alcune
categorie di iscrizione all'Albo nazionale  dei  costruttori  di  cui
alla tabella approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 1982,  n.
770, ed approvate dal comitato  centrale  per  l'Albo  nazionale  dei
costruttori  contestualmente  alla  proposta  di  regolamento   sopra
indicata; 
Udito il parere del consiglio di  Stato  reso  nell'adunanza  del  18
gennaio 1989, sezione II, n. 1405/88; 
Considerato che a termini dell'art. 17, paragrafo 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato  al
Presidente del Consiglio dei Ministri: 
Tutto cio' premesso: 
                              Decreta: 
1. In attuazione del disposto  di  cui  all'art.  6  della  legge  15
novembre 1986, n. 768, e' approvato l'unito regolamento, con relativi
allegati e note esplicative, con il quale vengono fissati i requisiti
minimi che le Imprese devono possedere per essere  iscritte  all'Albo
nazionale, i criteri in base  ai  quali  deve  essere  effettuata  la
revisione delle Imprese iscritte all'Albo nazionale  dei  costruttori
nonche' per il periodo ed i criteri in  base  ai  quali  deve  essere
effettuata la revisione delle iscrizioni. 
2.  L'unito  regolamento,  con  gli  atti  che  lo  corredano,  sara'
trasmesso alla Corte dei conti  per  la  registrazione  e  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Il  presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica  Italiana.  E'  fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare. 
Roma, addi' 9 marzo 1989 
Il Ministro: FERRI 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 28 aprile 1989 
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 76 
 
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Nota redazionale 
  Il testo riportato e' gia' integrato con  le  correzioni  apportate
dall'avviso di  rettifica  pubblicato  in  G.U.  16/05/1989,  n.  112
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.