La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione e' facoltativa".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: La legge n. 50/1971, modificata dalle leggi n. 51/1976 e n. 193/1986, reca: "Norme sulla navigazione da diporto". Nota all'art. 1: Per il titolo della legge n. 50/1971 si veda la nota al titolo.