IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio estero; Visto l'art. 36 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1987, n. 454, recante disposizioni in materia valutaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime delle importazioni delle merci; Viste le decisioni della commissione CEE del 27 luglio 1988 e del 28 novembre 1988, che modificano il regime d'importazione, istituito con regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, applicato in Italia nei confronti dei Paesi a commercio di Stato per quanto concerne i diversi prodotti; Ritenuta l'opportunita' di liberalizzare le importazioni di taluni prodotti originari dai Paesi a commercio di Stato (zona B); Visto il parere n. 4/89 espresso il 15 febbraio 1989 dalla sezione seconda del Consiglio di Stato; Decreta: Art. 1. A partire dal 1° gennaio 1989, sono liberalizzate le importazioni dai Paesi a commercio di Stato (zona B dell'allegato 1 al decreto ministeriale 24 dicembre 1987) dei prodotti elencati in allegato al presente decreto. Pertanto l'allegato 2 al citato decreto ministeriale del 24 dicembre 1987, contenente l'elenco delle merci, viene conseguentemente modificato con la cancellazione del simbolo A che indica la necessita' di autorizzazione ministeriale particolare, apposto in corrispondenza della zona B, per i prodotti e le posizioni della nomenclatura armonizzata, di cui all'allegato al presente decreto ministeriale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 43/1973 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973. - Il D.P.R. n. 454/1987 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987. - Il D.P.R. n. 148/1988 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988. - Il D.M. n. 589/1987 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1988.