IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito; Visto l'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni in materia di concessione della pensione sociale; Visto l'art. 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha trasferito ai comuni la competenza al rilascio della attestazione comprovante l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito; Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, recante, tra l'altro, norme in materia di assegno per il nucleo familiare; Visto il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, recante misure urgenti in materia sanitaria; Considerata la necessita' di definire le modalita' di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi occorrenti per l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito; Udito il parere del Consiglio di Stato; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ai fini dell'ammontare del reddito complessivo entro il quale viene riconosciuta dai comuni la condizione di indigenza, che fa riferimento a tutti i componenti del nucleo di convivenza di tipo familiare, il limite complessivo di reddito e' stabilito in misura pari a quello previsto per il conseguimento della pensione sociale individuale maggiorato di un importo corrispondente all'ammontare di detta pensione. Per il nucleo di convivenza costituito da due o piu' componenti, per ciascuno di essi, oltre il primo, al limite complessivo di reddito anzidetto va aggiunto un importo pari a due terzi del reddito previsto per il conseguimento della pensione sociale. Ai fini di cui al primo comma, si ha riguardo alla convivenza che duri da almeno un anno. Per il riconoscimento della condizione di indigenza si fa riferimento ai redditi conseguiti nell'anno precedente, salvo comprovate variazioni intervenute successivamente.