IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  Ritenuto  che  il  costo  base di produzione degli immobili risulta
diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali
e  che,  per  quanto  riguarda  la data di ultimazione, tale costo va
fissato distintamente per gli anni 1987 e 1988;
  Ritenuto  che, ai fini della determinazione del predetto costo base
si deve tener conto del contributo di concessione per le  costruzioni
assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1989;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  costo  base di produzione a metro quadrato per gli immobili
ultimati negli anni 1987 e 1988 e' determinato,  rispettivamente,  in
L. 970.000 ed in L. 1.030.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta,
Liguria,  Lombardia,  Trentino-Alto  Adige,  Veneto,   Friuli-Venezia
Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana, Umbria, Marche e Lazio, nonche' in
L. 890.000 ed in L. 950.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.