IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
interventi  finalizzati  alla  modifica di taluni aspetti strutturali
del  Servizio  sanitario nazionale, nonche' di fissare nuove quote di
partecipazione  a  carico  degli assistiti per le spese di assistenza
specialistica, ospedaliera e farmaceutica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 maggio 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con i Ministri dell'interno,
delle   finanze,   del   tesoro,  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                   Fondo sanitario interregionale
  1.  Il  fondo sanitario nazionale e' trasformato in fondo sanitario
interregionale.  Esso  e'  ripartito  entro il 30 novembre di ciascun
anno,  in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio
per  l'esercizio  successivo,  nonche'  sulla base di indicazioni del
CIPE,   da  una  apposita  commissione  costituita  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita',
formata  da sette rappresentanti delle regioni e province autonome, a
rotazione,  da  due  rappresentanti  per ciascuno dei Ministeri della
sanita'  e  del  tesoro  e  da  un  rappresentante  del Ministero del
bilancio  e  della  programmazione  economica. La commissione dura in
carica  tre anni ed elegge il proprio presidente tra i rappresentanti
delle regioni.
  2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato, per la parte corrente,
dal   gettito  dei  contributi  di  malattia  al  lordo  delle  quote
eventualmente  fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del
bilancio  dello  Stato  determinati  per ciascun triennio dalla legge
finanziaria   e   successive   modificazioni,  anche  per  assicurare
l'assistenza   agli   indigenti,  le  funzioni  di  igiene  pubblica,
prevenzione   collettiva   e  sanita'  pubblica  veterinaria,  e  gli
obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale,  nonche'  da  ogni altra
entrata ad esso destinata. Per la parte in conto capitale il fondo e'
alimentato da stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato.
  3.  La  commissione  prevista  dal  comma  1,  con deliberazione da
adottare  entro  il  mese  di  novembre  di  ciascun anno, provvede a
ripartire  tra  le  regioni  e  le  province autonome il 95 per cento
dell'ammontare  complessivo  del  fondo  sanitario  interregionale di
parte  corrente,  quale risulta determinato in applicazione del comma
2,  al  netto  delle  quote  indicate  al comma 4. La ripartizione e'
effettuata  sulla  base  di  un  sistema  di coefficienti parametrici
predeterminati  dalla  stessa  commissione,  su proposta del Ministro
della  sanita', e preordinati al progressivo conseguimento di livelli
uniformi  di  prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale,
con riferimento ai seguenti elementi:
    a) struttura della popolazione per classi di eta' e sesso;
    b) indicatori epidemiologici di bisogno sanitario;
    c)   mobilita'  sanitaria  interregionale,  per  tipologia  delle
prestazioni ed assistenza ai cittadini stranieri;
    d)  standard  nazionali  di  organizzazione  e  di  attivita' con
riguardo alla gradualita' dei processi di riequilibrio;
    e)  esenzioni  dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte
dei cittadini;
    f) reddito medio regionale.
  4.  Con  la  deliberazione  di  cui  al comma 3, la commissione, su
proposta  del  Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, individua i finanziamenti occorrenti per l'esercizio delle
funzioni  di  ricerca  svolte  dagli  istituti  di  ricovero e cura a
carattere scientifico, per gli istituti zooprofilattici sperimentali,
nonche'  per  la  realizzazione  di programmi speciali di interesse e
rilievo nazionali e provvede al trasferimento dei relativi importi al
Ministero della sanita'. Con la medesima deliberazione e' individuato
il  finanziamento  da  assegnare  alla  Croce  rossa  italiana per le
proprie  attivita'  istituzionali e quello da destinare ad iniziative
previste da leggi nazionali.
  5.  Con la deliberazione di cui al comma 3, la commissione provvede
altresi'  alla  ripartizione  alle  regioni ed alle province autonome
dell'ammontare   complessivo   del   fondo   in  conto  capitale.  La
ripartizione  e'  adottata su proposta del Ministro della sanita' con
riferimento ai seguenti elementi:
    a)   consistenza   e   stato  di  conservazione  delle  strutture
immobiliari sanitarie;
    b)  consistenza,  stato  di  conservazione  e livello tecnologico
degli impianti e delle dotazioni strumentali.
  6.  Entro  il  mese  di  giugno di ciascun anno, la commissione del
fondo  sanitario  interregionale,  su  proposta  del  Ministro  della
sanita',  delibera  la  ripartizione  della  restante quota del 5 per
cento  del  fondo  di  parte  corrente  per  far  fronte ad eventuali
fabbisogni particolari ed imprevisti o, in assenza di questi, secondo
i criteri deliberati ai sensi del comma 3.
  7.  Le  deliberazioni  previste  dai  commi  3,  4, 5 e 6 sono rese
esecutive con decreto del Ministro della sanita'.
  8.  Le  quote del fondo sanitario interregionale di parte corrente,
assegnate  alle  regioni  a statuto ordinario, confluiscono nel fondo
comune  regionale  come  parte  indistinta e concorrono a comporre il
bilancio  regionale  di cui fanno parte integrante, ma non concorrono
ai  fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Per
le  regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
Bolzano  le  rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di
bilancio.  Il  bilancio  consuntivo  della  regione e della provincia
autonoma  deve  recare in allegato il riepilogo delle spese sostenute
per  le  attivita' sanitarie e per quelle sociali a rilievo sanitario
svolte  dall'insieme  dei  soggetti costituenti il servizio sanitario
regionale, ovvero per le funzioni svolte direttamente dalla regione o
dalla  provincia  autonoma  in  nome  e  per  conto  degli  anzidetti
soggetti.  Nulla  e'  innovato per quanto concerne la rendicontazione
trimestrale  di  cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni ed integrazioni.
  9. Le maggiori spese di gestione derivanti da prestazioni e servizi
eccedenti  quelli  uniformemente garantiti sul territorio nazionale a
norma degli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
finanziate  dalle  regioni  e dalle province autonome con utilizzo di
proprie risorse.
  10.  Le  regioni  e  le  province autonome che conseguono eventuali
disavanzi  nella gestione dei servizi previsti a norma degli articoli
3  e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono alla relativa
copertura con proprie risorse.
  11.  Il  finanziamento  delle unita' sanitarie locali e degli altri
soggetti  interessati per lo svolgimento delle funzioni di competenza
del  servizio sanitario regionale e' effettuato sulla base di criteri
ispirati  a  quelli  di  cui  ai  commi  3,  4,  5  e  6.  Copia  dei
provvedimenti  regionali  di  finanziamento  e'  inviata al Ministero
della sanita'.
  12.  Le  somme assegnate a ciascuno dei soggetti di cui al comma 11
sono  trasferite  agli  stessi  a  cura  della  competente  regione o
provincia    autonoma    all'inizio   di   ciascun   trimestre,   con
accreditamento    sulle    contabilita'    speciali   rispettivamente
intrattenute  o da istituire ai sensi dell'articolo 35 della legge 30
marzo  1981, n. 119, presso la sezione di tesoreria provinciale dello
Stato territorialmente competente.
  13.  Gli  eventuali  avanzi annuali possono essere destinati, dalle
singole  unita'  sanitarie  locali e dagli altri soggetti interessati
che   li   hanno   realizzati,  all'acquisto  di  attrezzature  e  al
finanziamento   di  attivita'  connesse  ad  iniziative  nazionali  o
regionali di ricerca scientifica e tecnologica multicentrica.
  14.  Le  unita'  sanitarie  locali e gli altri soggetti interessati
utilizzano  con  contabilita'  separata,  per  il potenziamento delle
strutture,  i  proventi  dei  servizi  resi  a  pagamento e gli utili
derivanti  dalla  utilizzazione  del proprio patrimonio immobiliare e
dalla loro eventuale cessione.
  15.  Il  bilancio  delle  regioni  e delle province autonome indica
l'assegnazione  funzionale  delle risorse destinate alla tutela della
salute  dei cittadini e contiene, in allegato al conto consuntivo, il
riepilogo dei bilanci delle aziende costituenti il servizio sanitario
regionale.
  16.  Con  atto  di  indirizzo e coordinamento, da emanare entro 120
giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito
il  Consiglio sanitario nazionale, ferma rimanendo la rendicontazione
trimestrale  di  cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,  cosi' come integrato dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30
dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio  1980,  n.  33,  si  indica  alle  regioni  ed alle province
autonome  il  quadro  dei  criteri per adottare norme di contabilita'
atte  ad  individuare  e  responsabilizzare  i  centri di spesa delle
aziende unita' sanitarie locali e ospedaliere.
  17.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con i
Ministri  del tesoro e per la funzione pubblica, nelle aziende unita'
sanitarie locali e ospedaliere sono introdotte tecniche di analisi di
produttivita',  dei  costi  e  dei  benefici,  nonche'  procedure  di
controllo di gestione.
  18.  E'  soppresso  il  fondo  sanitario  nazionale  istituito  con
l'articolo  51  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, come da ultimo
modificato  dalla  legge  23  ottobre  1985, n. 595. Il Ministero del
tesoro ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
rispettivamente  per  la  parte  corrente  e  per  la  parte in conto
capitale,  provvedono alla definizione della partita sospesa in conto
gestione  e  residui  del  fondo  sanitario  nazionale  sino  al loro
esaurimento.  Sul fondo sanitario interregionale non potranno gravare
gli  oneri  relativi agli esercizi precedenti a quello di attivazione
del fondo stesso.
  19.  Restano  in  vigore  fino  al 31 dicembre 1989 le modalita' di
riparto del fondo previste dalle norme vigenti.