IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO VISTI gli artt. 9 e seguenti della legge 1o marzo 1986, n. 64, concernente gli incentivi finanziari per il riequilibrio territoriale e lo sviluppo nei territori meridionali: VISTI gli artt. 62 e seguenti del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali del Mezzogiorno; VISTO l'art. 73, ultimo comma, del citato T.U. n. 218 del 1978, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette; VISTO l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; SENTITO il parere del Consiglio di Stato; CONSIDERATA l'opportunita' di disciplinare con norme regolamentari le procedure per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni finanziarie suindicate, in modo da garantire il piu' alto grado di tempestivita' e di efficienza dell'azione amministrativa nel rispetto del principio di imparzialita'; ATTESA la necessita' di emanare, ai fini sopraindicati, il presente regolamento; DECRETA: Art. 1 (Presentazione delle domande di agevolazione) 1. La richiesta delle agevolazioni finanziarie previste dagli artt. 63 e seguenti del T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' formulata dall'operatore mediante un'unica domanda, compilata in conformita' al modulo allegato, e presentata ad uno degli Istituti di credito a medio termine, autorizzati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno. 2. La domanda e' presentata altresi' all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ed anche al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, qualora riguardi iniziative da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale. 3. L'Istituto di credito trasmette, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia della domanda, se ammissibile alla istruttoria in base all'art. 2, comma 4, del presente decreto, alla Regione interessata, che puo' comunicare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera, il proprio motivato parere, con riferimento all'assetto territoriale regionale, ambientale ed alla programmazione regionale, inviandolo all'Istituto di credito, all'Agenzia nonche' al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno se la domanda concerne iniziative da sottoporre all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione industriale, La scadenza del termine suindicato non incide sulla permanenza delle competenze regionali.