IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare l'applicazione di trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione ordinaria e di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuita' fra la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da parte del Parlamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione 1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 30 settembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988, sono presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1 gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al 15 per cento della retribuzione. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 662 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.