IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
l'applicazione  di  trattamenti sociali, scaduti il 31 dicembre 1988,
in  materia  di integrazione salariale, di disoccupazione ordinaria e
di pensionamento anticipato, per evitare soluzione di continuita' fra
la disciplina vigente e quella di riforma in corso di approvazione da
parte del Parlamento;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 giugno 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                          Norme in materia
             di trattamento ordinario di disoccupazione
  1.  L'efficacia  delle  disposizioni  contenute nell'articolo 7 del
decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino alla data di
entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa
integrazione  guadagni,  della  disoccupazione  e  della mobilita' e,
comunque,  non  oltre  il  30  settembre  1989.  Le  domande  per  le
prestazioni  di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla
attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988, sono presentate entro
il  30  giugno  1989.  Con  effetto  dal  1  gennaio  1989  la misura
dell'importo  dell'indennita'  giornaliera di disoccupazione prevista
dal   medesimo   articolo   7  e'  elevata  al  15  per  cento  della
retribuzione.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, valutato in
lire  662  miliardi,  si  fa fronte mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1989,  all'uopo
parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.