IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Premesso  che in data 18 giugno 1989 dovranno svolgersi le elezioni
dei  rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento europeo, indette con
decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 1989;
  Considerato  che  il trattamento economico, spettante ai presidenti
ed  ai  componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione di
dette  consultazioni,  e'  stabilito  dall'articolo  39, primo comma,
della  legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13
della legge 9 aprile 1984, n. 61;
  Ritenuto  che  per tutte le altre consultazioni elettorali e' stato
introdotto   un   meccanismo  per  l'adeguamento  degli  onorari  dei
componenti  gli uffici elettorali di sezione, in virtu' del combinato
disposto delle leggi 4 aprile 1985, n. 117, e 13 marzo 1980, n. 70;
  Ravvisata  l'opportunita' di estendere il suddetto meccanismo anche
al procedimento elettorale vigente per la elezione dei rappresentanti
dell'Italia   al   Parlamento   europeo,  mantenendo,  nel  contempo,
l'attuale regime che fissa in misura lievemente superiore gli onorari
dei presidenti e degli scrutatori operanti nei seggi da istituire nei
Paesi della Comunita' economica europea;
  Considerato  che  l'intento perequativo puo' realizzarsi estendendo
ai  suddetti  presidenti e scrutatori operanti nei seggi da istituire
nei  Paesi  della Comunita' economica europea, oltre al meccanismo di
adeguamento  automatico  degli  onorari, anche la maggiorazione degli
importi previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo
1980,  n.  70,  come  aggiornati dall'articolo 1 della legge 4 aprile
1985,  n.  117,  nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni
dei  rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento  europeo  con  altra
consultazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 giugno 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Gli  onorari  da  corrispondere, a norma dell'articolo 39 della
legge  24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della
legge  9  aprile  1984,  n.  61,  dal  capo dell'ufficio consolare al
presidente  ed  ai  componenti  degli  uffici  elettorali  di sezione
istituiti  nei  Paesi  membri  della Comunita' europea, sono fissati,
rispettivamente,  in  L.  175.000  e  in  L.  150.000, al lordo delle
ritenute di legge.
  2.  Nel  caso  di  contemporaneo  svolgimento  della  elezione  dei
rappresentanti   dell'Italia   al   Parlamento   europeo   con  altra
consultazione,  gli  onorari  di cui al comma 1 sono maggiorati degli
importi  previsti  dall'articolo 1, comma terzo, della legge 13 marzo
1980, n. 70, come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.
  3. A decorrere dal 1 aprile 1991, gli importi determinati dai commi
1  e  2  sono  aggiornati secondo le modalita' ed i termini stabiliti
dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.