IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Premesso che in data 18 giugno 1989 dovranno svolgersi le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, indette con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 1989; Considerato che il trattamento economico, spettante ai presidenti ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione di dette consultazioni, e' stabilito dall'articolo 39, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61; Ritenuto che per tutte le altre consultazioni elettorali e' stato introdotto un meccanismo per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, in virtu' del combinato disposto delle leggi 4 aprile 1985, n. 117, e 13 marzo 1980, n. 70; Ravvisata l'opportunita' di estendere il suddetto meccanismo anche al procedimento elettorale vigente per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, mantenendo, nel contempo, l'attuale regime che fissa in misura lievemente superiore gli onorari dei presidenti e degli scrutatori operanti nei seggi da istituire nei Paesi della Comunita' economica europea; Considerato che l'intento perequativo puo' realizzarsi estendendo ai suddetti presidenti e scrutatori operanti nei seggi da istituire nei Paesi della Comunita' economica europea, oltre al meccanismo di adeguamento automatico degli onorari, anche la maggiorazione degli importi previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, come aggiornati dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Gli onorari da corrispondere, a norma dell'articolo 39 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 aprile 1984, n. 61, dal capo dell'ufficio consolare al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti nei Paesi membri della Comunita' europea, sono fissati, rispettivamente, in L. 175.000 e in L. 150.000, al lordo delle ritenute di legge. 2. Nel caso di contemporaneo svolgimento della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con altra consultazione, gli onorari di cui al comma 1 sono maggiorati degli importi previsti dall'articolo 1, comma terzo, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come modificata dalla legge 4 aprile 1985, n. 117. 3. A decorrere dal 1 aprile 1991, gli importi determinati dai commi 1 e 2 sono aggiornati secondo le modalita' ed i termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.