IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1988;
  Sulla  proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  delle finanze, del tesoro, dei trasporti,
delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del  commercio
e  dell'artigianato,  della  marina mercantile e delle partecipazioni
statali;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  emendamenti alla
convenzione  istitutiva  dell'Organizzazione  internazionale  per  le
telecomunicazioni   marittime   via   satellite   (INMARSAT)  e  agli
emendamenti  al  relativo  accordo  operativo  del   1976,   adottati
dall'Assemblea dell'Organizzazione nella sua quarta sessione tenutasi
a Londra dal 14 al 16 ottobre 1985, a decorrere dalla loro entrata in
vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 34, comma 2, della
convenzione e all'articolo XVIII, comma 2, dell'accordo medesimi.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ANDREOTTI, Ministro degli affari
                                  esteri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                  FANFANI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della programmazione economica
                                  COLOMBO, Ministro delle finanze
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  SANTUZ, Ministro dei trasporti
                                  MAMMI', Ministro delle poste e
                                  delle telecomunicazioni
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  PRANDINI, Ministro della marina
                                  mercantile
                                  FRACANZANI, Ministro delle
                                  partecipazioni statali
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1989
  Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 26
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1 del decreto:
             -  Il  testo  dell'art.  34,  comma 2, della convenzione
          indicata nel presente articolo, alla quale  e'  stata  data
          esecuzione  con  D.P.R. n.  263/1979 (ratificata in data 10
          luglio 1979 ed entrata in vigore il 16 luglio 1979), e'  il
          seguente:
             "2)  Ove  venga  adottato  dall'assemblea, l'emendamento
          entrera' in vigore centoventi giorni  dopo  il  ricevimento
          che parte del Depositario della notifica di accettazione di
          tale emendamento da parte dei due  terzi  degli  Stati  che
          alla data della sua adozione da parte dell'assemblea, erano
          Parti e rappresentavano almeno i due terzi del totale delle
          quote    di   investimento.   Quando   entra   in   vigore,
          l'emendamento diviene vincolante per tutte le Parti  e  per
          tutti  i  Firmatari,  ivi  inclusi  coloro  che non l'hanno
          accettato".
             -  Il  testo  del  comma  2 dell'art. XVIII dell'accordo
          operativo indicato nel presente articolo, al quale e' stata
          data  esecuzione con D.P.R. n. 263/1979 (ratificato in data
          10 luglio 1979 ed entrato in vigore il 16 luglio 1979),  e'
          il seguente:
             "2)  Se  sara' stato adottato dall'assemblea dopo essere
          stato approvato dal consiglio,  l'emendamento  entrera'  in
          vigore  centoventi  giorni  dopo  che  il Depositario avra'
          ricevuto la notifica dell'approvazione di tale  emendamento
          da  parte  dei  due terzi dei Firmatari che alla data della
          sua adozione da parte dell'assemblea, avevano  la  qualita'
          di  Firmatari  e  rappresentavano  almeno  i  due terzi del
          totale delle quote  di  investimento.  Solamente  la  Parte
          interessata e' abilitata a notificare la approvazione di un
          emendamento al Depositario.  Tale  notifica  equivarra'  ad
          accettazione   dell'emendamento   dalla  detta  Parte.  Dal
          momento  dell'entrata  in  vigore,  l'emendamento  diverra'
          vincolante  per  tutti i Firmatari, compresi coloro che non
          l'hanno accettato".