IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediati interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-89 nei territori del Mezzogiorno e della provincia di Grosseto, che saranno delimitati dalle regioni interessate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Alle aziende agricole, singole od associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nella provincia di Grosseto, colpite dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-89 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite con i successivi articoli. 2. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dal presente decreto, le regioni delimitano le zone gravemente danneggiate, tenuto conto dell'entita' e della qualita' delle colture danneggiate, con riferimento agli effetti sull'economia agricola locale, ed all'incidenza sull'economia aziendale, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.