IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 20 giugno 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 36.901 a L. 38.099 e da L. 23.359 a L. 24.557 per ettolitro alla temperatura di 15 C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32; b) da L. 12.173 a L. 12.532, da L. 14.308 e L. 14.738 e da L. 42.058 a L. 43.422 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.