IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo
per l'emanazione  di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi  europei  di
tali prodotti;
  Vista  la  legge  4  marzo  1989,  n.  76, recante differimento del
termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417  del
1987;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi in  data  20  giugno  1989,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 giugno 1989;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri   del   tesoro   e   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  sui  seguenti  prodotti  petroliferi   sono
aumentate:
    a)  da  L.  36.901  a  L.  38.099  e da L. 23.359 a L. 24.557 per
ettolitro alla temperatura di 15  C, rispettivamente, per gli oli  da
gas  da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di
illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1), e D),
punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
    b)  da  L.  12.173  a L. 12.532, da L. 14.308 e L. 14.738 e da L.
42.058 a L.  43.422  per  cento  kg,  rispettivamente,  per  gli  oli
combustibili   diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi, di cui alla lettera H,
punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.