IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare i sistemi di sicurezza per i bambini di eta' inferiore a dieci anni che viaggino su auto pubbliche o su auto autorizzate ad effettuare i servizi di piazza, nonche' di apportare modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143, ai fini di una piu' puntuale disciplina e di una maggiore sicurezza stradale, compatibilmente con la continuita' d'uso dei veicoli gia' immatricolati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di eta' che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio di piazza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di eta'.