IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia  di  esonero  dall'obbligo  di  utilizzare  i
sistemi di sicurezza per i bambini di eta' inferiore a dieci anni che
viaggino su auto pubbliche o su  auto  autorizzate  ad  effettuare  i
servizi di piazza, nonche' di  apportare  modifiche  ed  integrazioni
alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143,  ai  fini
di una piu' puntuale disciplina e di una maggiore sicurezza stradale,
compatibilmente  con  la   continuita'   d'uso   dei   veicoli   gia'
immatricolati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 giugno 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i
bambini fino a dieci anni di eta' che viaggiano su auto  pubbliche  o
autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad  effettuare
servizio di piazza, ai sensi del terzo comma  dell'articolo  105  del
testo  unico  di  norme  per  la  tutela  delle  strade  e   per   la
circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933,  n.  1740,
quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni
ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino  i  sedili
posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici  anni  di
eta'.