IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare al personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno il conseguimento del trattamento giuridico ed economico gia' acquisito dal restante personale statale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Per il personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato inquadrato nelle qualifiche del personale del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nonche' per quest'ultimo personale, i relativi profili professionali sono identificati secondo quanto previsto nella tabella allegata al presente decreto. 2. Gli inquadramenti nei profili professionali del personale di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del Ministro dell'interno, con le medesime decorrenze e con i medesimi criteri previsti per la generalita' del personale statale a norma dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Ferme restando le disposizioni dettate dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, con successivi provvedimenti da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si procedera', ove occorra, in relazione ad eventuali modifiche o integrazioni che dovessero essere apportate ai contenuti del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1984, n. 1219, all'adeguamento dei profili professionali di cui al presente decreto. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato rispettivamente in lire 1.600 milioni per l'anno 1989, in lire 6.850 milioni per l'anno 1990 ed in lire 1.700 milioni per l'anno 1991 si provvede: quanto a lire 1.200 milioni per il 1989, a lire 5.650 milioni per il 1990 ed a lire 1.300 milioni per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 400 milioni per il 1989, a lire 1.200 milioni per il 1990 ed a lire 400 milioni per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2520 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.