IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  al
personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno il conseguimento
del trattamento giuridico ed economico gia'  acquisito  dal  restante
personale statale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 giugno 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  per  la  funzione
pubblica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Per il personale proveniente dai ruoli della  Polizia  di  Stato
inquadrato nelle qualifiche del personale del Ministero dell'interno,
di cui all'articolo 10, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n.  340,  nonche'  per  quest'ultimo
personale, i relativi profili professionali sono identificati secondo
quanto previsto nella tabella allegata al presente decreto. 
  2. Gli inquadramenti nei profili professionali del personale di cui
al comma 1 sono effettuati con decreto del Ministro dell'interno, con
le medesime decorrenze e con  i  medesimi  criteri  previsti  per  la
generalita' del personale statale a  norma  dell'articolo  4,  ottavo
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni
ed integrazioni. 
  3. Ferme restando le disposizioni  dettate  dalla  legge  1  aprile
1981, n. 121, e relativi  decreti  di  attuazione  per  il  personale
dell'Amministrazione    civile    dell'interno,    con     successivi
provvedimenti  da  adottarsi  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con  i
Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,  si  procedera',  ove
occorra, in relazione  ad  eventuali  modifiche  o  integrazioni  che
dovessero essere apportate ai contenuti del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20  dicembre  1984,  n.  1219,  all'adeguamento  dei
profili professionali di cui al presente decreto. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato rispettivamente in lire 1.600 milioni per  l'anno  1989,  in
lire 6.850 milioni per l'anno 1990  ed  in  lire  1.700  milioni  per
l'anno 1991 si provvede: quanto a lire 1.200 milioni per il  1989,  a
lire 5.650 milioni per il 1990 ed a lire 1.300 milioni per il 1991  a
carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1016  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario  1989  e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto  a  lire  400
milioni per il 1989, a lire 1.200 milioni per il 1990 ed a  lire  400
milioni per il 1991 a carico dello stanziamento iscritto al  capitolo
2520 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per  l'anno
finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.