IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento;
  Vista  la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;
  Vista  la  legge  24  dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e
modifiche  delle  leggi  16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n.
319;
  Vista la legge 5 marzo 1982, n. 62, che ha convertito in legge, con
modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801;
  Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 18, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747;
  Vista  la legge 25 luglio 1984, n. 381, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176;
  Visto  l'art.  10  della  legge  24  gennaio  1986,  n.  7,  che ha
convertito  in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 novembre
1985, n. 667;
  Visto l'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Visto  l'art.  2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce
al  Ministero  dell'ambiente le funzioni gia' esercitate dal Comitato
interministeriale  di  cui  all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n.
319;
  Considerato  l'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
che  autorizza per l'anno finanziario 1988 la spesa di 30 miliardi di
lire  per  gli  interventi  di  cui  ai  commi 1 e 2 dell'art. 10 del
decreto-legge   25   novembre   1985,   n.   667,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;
  Considerato  l'art. 4 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, che
dispone  la  riduzione  della  spesa,  gia'  autorizzata  per  l'anno
finanziario  1988  dall'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988,
n.  67,  di  un  importo pari a 15 miliardi di lire da destinare alla
copertura  dell'onere  previsto per la realizzazione degli interventi
di cui all'art. 2, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 227/1989;
  Considerata  l'opportunita' di adottare un regolamento ministeriale
per  la  determinazione  dei  criteri,  della  misura massima e delle
procedure per l'erogazione dei finanziamenti;
  Dato  atto  della  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                   Ammissibilita' al finanziamento
  1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti relativi a:
    a) studi ed indagini scientifiche preliminari;
    b) studi ed analisi di fattibilita' tecnico-economica;
    c)  interventi  di risanamento ambientale compresi gli interventi
pilota.
  2.   Il   finanziamento   e'   consentito   solo   per   interventi
funzionalmente    autonomi   dal   punto   di   vista   tecnico   e/o
dell'utilizzazione  dei  risultati  degli  studi  proposti  e possono
essere  di  ammontare  complessivo  non inferiore a 300 milioni e non
superiore  a  1.500 milioni, salvo, se necessario, le eventuali altre
fonti di finanziamento rese disponibili ai fini della definizione del
piano finanziario per la completa copertura del fabbisogno.
  3.  Il  finanziamento deve riguardare interventi da eseguirsi entro
un periodo massimo di diciotto mesi dalla concessione.
  4. Non sono ammessi finanziamenti relativi:
    a)  ad  indagini  ed  interventi  gia'  eseguiti  o comunque gia'
affidati in esecuzione;
    b)  ad  interventi  gia' dotati di una specifica totale copertura
finanziaria da altre fonti;
    c)  ad indagini ed interventi collegati funzionalmente con studi,
finanziati ma non ancora eseguiti.