IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in materia di reclutamento del personale della scuola, in relazione all'esigenza di provvedere, con la dovuta tempestivita', alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, in modo da assicurare l'ordinato avvio e svolgimento del prossimo anno scolastico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali. 2. L'inquadramento e' disposto secondo i criteri di anzianita' di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarita' alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali del personale docente. 4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.