IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Vista  la  legge  19  maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle  Forze  armate  e  modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  20
settembre  1980,  n.  574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;
  Considerato  che  la  vigenza  delle  norme  di  avanzamento  degli
ufficiali  delle Forze armate, introdotte dalla legge 19 maggio 1986,
n. 224, e' scaduta alla data del 31 dicembre 1988, con la conseguente
impossibilita'  di  determinare le aliquote di valutazione per l'anno
1989  e  conferire promozioni in taluni ruoli del servizio permanente
effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  al  fine  di  colmare  la  predetta  lacuna legislativa
verificatasi  in  materia  di avanzamento degli ufficiali delle Forze
armate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                        Avanzamento Esercito
  1.  I  termini  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 24 ed al comma 1
dell'articolo   37   della   legge  19  maggio  1986,  n.  224,  sono
ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1989.
  2.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della
legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989
con le seguenti modificazioni:
    a)  le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado
superiore  dei  tenenti  colonnelli dei ruoli del servizio permanente
effettivo  dell'Esercito  sono  indicati nella tabella A, allegata al
presente  decreto.  Il totale delle promozioni da conferire a tutti i
ruoli  nell'anno  1989  non potra' superare un terzo delle promozioni
previste  dalla  citata  legge  n.  224  del  1986  per  il  triennio
1986-1988;
    b)  i  maggiori  del Corpo veterinario aventi anzianita' di grado
1985  e  1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo
anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi
di interruzione del servizio;
    c)  i  tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti)
sono  promossi, se idonei, con anzianita' corrispondente alla data di
compimento di tre anni di permanenza nel grado.