IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la concreta attuazione degli interventi nella citta' di Roma, utilizzando i fondi a tale scopo disponibili nel bilancio del 1989; Ritenuta, altresi', la necessita' di coordinare i predetti interventi con quelli gia' in corso attraverso strumenti giuridico-amministrativi, che consentano lo snellimento e l'accelerazione di procedure, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, dei trasporti, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Per l'anno 1989 e' concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 160 miliardi a titolo di concorso nelle spese relative alla realizzazione del sistema direzionale orientale, del parco archeologico dell'Appia, nonche' delle infrastrutture connesse. A valere sul predetto contributo, una somma non superiore a lire 20 miliardi puo' essere utilizzata per le attivita' di progettazione ed una somma non superiore a lire 40 miliardi puo' essere utilizzata per l'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree necessarie. L'elenco degli interventi e delle opere, con i relativi importi e tempi di attuazione, viene trasmesso dal sindaco di Roma al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per i problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Ove il sindaco di Roma non provveda a trasmettere l'elenco di cui al comma 1 entro il termine ivi indicato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, convoca la regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma al fine di definire il programma da realizzare. In caso di mancato accordo e nei casi in cui i singoli adempimenti non vengano attuati dai soggetti competenti nei termini prefissati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva, direttamente, ovvero mediante propri delegati, ed a spese del soggetto inadempiente avvalendosi, ove necessario, di organi ed uffici della pubblica amministrazione, ovvero della struttura del soggetto sostituito, acquisendo tutti gli atti predisposti. 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui iscritte al capitolo 1585 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989.