IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la riorganizzazione delle strutture produttive industriali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Per i conferimenti, in societa' esistenti o da costituire, di aziende, di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa e di altri beni materiali o immateriali ammortizzabili nonche' di partecipazioni azionarie e non azionarie posti in essere da societa' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 31 dicembre 1990, il 75 per cento della differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile delle societa' conferenti, a condizione che sia iscritto in bilancio e distintamente indicato in apposito fondo o in apposito allegato, fino a quando non sia realizzato, distribuito ai soci, portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio. L'ammontare residuo concorre a formare il reddito con le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si considera realizzo del 75 per cento della differenza di cui allo stesso comma 1 il conferimento delle relative azioni o quote in una societa', esistente o da costituire, purche' l'operazione nel suo complesso soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e i termini previsti dal comma 1; ai conferimenti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni in materia di imposte dirette di cui allo stesso comma 1 e quelle in materia di imposte indirette di cui all'articolo 3. Le azioni o quote ricevute per effetto dei conferimenti di cui al presente comma conservano il costo fiscale di quelle conferite.