IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   favorire  la  riorganizzazione  delle  strutture
produttive industriali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i Ministri del bilancio e
della  programmazione  economica,  del  tesoro,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  conferimenti, in societa' esistenti o da costituire, di
aziende,  di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa
e  di  altri  beni  materiali o immateriali ammortizzabili nonche' di
partecipazioni  azionarie e non azionarie posti in essere da societa'
esistenti  alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il  31  dicembre 1990, il 75 per cento della differenza tra il valore
delle  azioni  o  quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare
il reddito imponibile delle societa' conferenti, a condizione che sia
iscritto  in bilancio e distintamente indicato in apposito fondo o in
apposito  allegato,  fino a quando non sia realizzato, distribuito ai
soci,  portato  a  capitale  o  a  copertura di perdite di esercizio.
L'ammontare  residuo  concorre  a formare il reddito con le modalita'
previste  dal  comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
  2.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
non  si  considera  realizzo del 75 per cento della differenza di cui
allo  stesso comma 1 il conferimento delle relative azioni o quote in
una societa', esistente o da costituire, purche' l'operazione nel suo
complesso  soddisfi  le  condizioni di cui all'articolo 2 e i termini
previsti dal comma 1; ai conferimenti di cui al presente comma non si
applicano  le  disposizioni in materia di imposte dirette di cui allo
stesso  comma  1  e  quelle  in  materia  di imposte indirette di cui
all'articolo   3.   Le  azioni  o  quote  ricevute  per  effetto  dei
conferimenti  di cui al presente comma conservano il costo fiscale di
quelle conferite.