IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo
per l'emanazione  di  norme  concernenti  l'aumento  o  la  riduzione
dell'imposta   di   fabbricazione   sui   prodotti   petroliferi  con
riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi  europei  di
tali prodotti;
  Vista  la  legge  4  marzo  1989,  n.  76, recante differimento del
termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417  del
1987;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi in  data  19  luglio  1989,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 1989;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.   Fino   al   30  novembre  1989  le  aliquote  dell'imposta  di
fabbricazione e  della  corrispondente  sovrimposta  di  confine  sui
seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
    a) da L. 78.986 a L. 80.422 per ettolitro, alla temperatura di 15
›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la
benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)  da  L. 7.898,60 a L. 8.042,20 per ettolitro, alla temperatura
di 15 ›C, per il  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  destinato
all'Amministrazione   della  difesa,  relativamente  al  quantitativo
eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000  sulle  quali  e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
  2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine stabilite nel comma 1 si  applicano  altresi',
per  i  medesimi prodotti, dal 1› al 31 dicembre 1989, in luogo delle
maggiori aliquote di L. 82.600 e di L. 8.260 per ettolitro,  previste
dal decreto legislativo 23 marzo 1989, n. 103.