IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  regio  decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, ed in particolare
l'art. 55;
  Visto  il decreto ministeriale 10 agosto 1938 concernente l'impiego
di latte in polvere magro nelle carni insaccate;
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
della produzione e della vendita delle sostanze  alimentari  e  delle
bevande, ed in particolare l'art. 7;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  marzo  1965, e sue successive
modificazioni,  concernente  la  disciplina  degli  additivi  chimici
consentiti  nella  preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari;
  Vista  la  legge  31 marzo 1980, n. 139, concernente il recepimento
della direttiva adottata  dal  Consiglio  della  Comunita'  economica
europea  riguardante  l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri, concernente  determinati  tipi  di  zucchero  destinati  alla
alimentazione umana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.
322, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112  relativa
ai  prodotti  alimentari  destinati  al  consumatore  finale  ed alla
relativa pubblicita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 27 luglio 1985,  concernente  l'impiego
di caseinati alimentari negli insaccati, nei prosciutti cotti e nelle
spalle cotte;
  Visto  il  decreto ministeriale 22 ottobre 1987, n. 463, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26  del  10  novembre  1987,  concernente
l'impiego  di  zuccheri  nella produzione di carni preparate comunque
conservate;
  Visto  il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  6  aprile  1988,  concernente
l'autorizzazione  alla produzione, importazione e commercio di farina
di  soia  ristrutturata,  di   proteine   di   soia   concentrate   e
ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
180, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/417, relativa
al  ravvicinamento  delle  legislazioni degli Stati membri relative a
talune   lattoproteine   (caseina   e   caseinati)   destinate   alla
alimentazione umana;
  Ritenuto  che l'impiego in piccole dosi di caseinati alimentari, di
maltodestrine e di proteine di soia isolate, in alternativa  gli  uni
agli  altri,  nella produzione di carni preparate comunque conservate
non pone problemi sanitari e nutrizionali e che comunque tale impiego
mantiene   ragionevolmente  la  valenza  alimentare  e  favorisce  le
tecnologie per una migliore preparazione dei prodotti cui  essi  sono
destinati,  contribuendo  nel  contempo  nel  caso  dei  prodotti  da
sottoporre a cottura all'applicazione di un trattamento termico  piu'
spinto utile sotto il profilo igienico-sanitario;
  Ravvisata,  pertanto,  l'opportunita' di consentire in Italia, come
gia' avviene in altri Paesi comunitari e terzi, l'impiego in esse  di
caseinati  alimentari,  di  maltodestrine (sciroppo di glucosio) e di
proteine   di   soia    isolate,    subordinandone    l'utilizzazione
all'osservanza di determinate condizioni di impiego;
  Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di un nuovo decreto con
cui venga organicamente disciplinato l'impiego, in alternativa le une
alle altre, delle precitate sostanze;
  Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita';
  Sentito il Consiglio di Stato;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
 
  1.  E'  consentito nella produzione di carni preparate l'impiego di
caseinati  alimentari  di  sodio  e  di  potassio,  di  maltodestrine
(sciroppo  di glucosio) e di proteine di soia isolate, per i prodotti
e secondo le condizioni di cui ai successivi articoli.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dei commi dell'art. 55 del regio decreto n.
          3298/1928, direttamente interessati al presente decreto, e'
          il seguente:
             "Art.  55.  -  1.  Nella  preparazione  degli  insaccati
          destinati al  commercio  non  si  possono  mescolare  carni
          appartenenti  a  specie  diverse  di animali, ne' impiegare
          carni   congelate   senza   la   preventiva    approvazione
          dell'autorita'  prefettizia,  alla quale l'interessato deve
          rivolgere apposita domanda.
             (Omissis).
             6.  Per  la  preparazione e la conservazione delle carni
          (compresi gli  insaccati)  sono  consentiti:  la  salatura,
          l'affumicamento,    l'essiccamento,    la    cottura,    la
          sterilizzazione, la refrigerazione, oltre l'aggiunta  delle
          droghe che si usano normalmente a scopo di condimento.
             7.  Potra' essere consentita anche l'aggiunta di piccole
          quantita' di salnitro puro, nella misura, in ogni caso, non
          superiore a 25 centigrammi per kg di carne.
             8.   E'   vietato   l'impiego  di  materie  coloranti  e
          l'aggiunta di sostanze amidacee, nonche' di qualsiasi altra
          sostanza   che   possa   comunque   modificare  la  normale
          costituzione degli insaccati".
             -  Il  testo  dell'art.  7 della legge n. 283/1962 e' il
          seguente:
             "Art.  7.  -  Il  Ministro  per  la  sanita' con proprio
          decreto, sentito il Consiglio superiore della sanita', puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari  e  bevande  che  abbiano  subito   aggiunte   o
          sottrazioni  o  speciali trattamenti ivi compreso l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni,  prescrivendo,  del  pari, anche le indicazioni che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
             -  La  legge  n.  139/1980,  nell'attuare il recepimento
          della  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee
          sull'armonizzazione  delle  legislazioni degli Stati membri
          concernenti  determinati   tipi   di   zucchero   destinati
          all'alimentazione  umana, definisce i vari tipi di zuccheri
          disciplinati, fissandone le caratteristiche.
             -  Il  decreto  ministeriale  31  marzo 1965 concerne la
          disciplina  degli   additivi   chimici   consentiti   nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari e comprende nella lista positiva degli  additivi
          che  possono essere impiegati, secondo ben determinati casi
          e dosi di impiego, i polifosfati.
             -  Il  decreto  ministeriale  26  luglio  1985  concerne
          l'impiego di  caseinati  alimentari  negli  insaccati,  nei
          prosciutti cotti e nelle spalle cotte e fissa agli articoli
          1, 2 e 3 le caratteristiche di purezza, le dosi di  impiego
          dei caseinati alimentari quando vengono utilizzati da soli,
          in  alternativa  alla  polvere  di  latte   magro,   o   in
          associazione  con  polifosfati e le condizioni obbligatorie
          che  devono  essere  riportate  sulle  confezioni  o  sulle
          etichette di tali prodotti carnei.
             -  Il  decreto  ministeriale  22  ottobre  1987 concerne
          l'impiego di zuccheri nella produzione di  carni  preparate
          comunque  conservate  e  fissa negli articoli 1, 2, 3 e 4 i
          tipi  di   zuccheri   (saccarosio,   lattosio,   destrosio,
          fruttosio   o   loro  miscele),  le  quantita'  massime  da
          utilizzare, le caratteristiche di purezza e le  indicazioni
          obbligatorie   da   riportare   sulle  confezioni  o  sulle
          etichette di tali prodotti carnei.
             -   Il   decreto   ministeriale   n.  106/1988  concerne
          l'autorizzazione alla produzione, importazione e  commercio
          di  farina  di  soia  ristrutturata,  di  proteine  si soia
          concentrate e ristrutturate e di proteine di  soia  isolate
          ristrutturate e fissa, agli articoli 2 e 3, la composizione
          minima  (contenuto  proteico)  della  materia  prima  e  la
          tecnologia di produzione.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1982
          concerne  l'attuazione  della   direttiva   n.   79/112/CEE
          relativa  ai  prodotti  alimentari destinati al consumatore
          finale ed alla relativa pubblicita' nonche' alla  direttiva
          n.  77/94/CEE  relativa ai prodotti alimentari destinati ad
          una alimentazione particolare e prevede negli articoli 3  e
          13,   fra   le  indicazioni  prescritte  per  gli  alimenti
          confezionati o sfusi venduti al consumatore finale,  quella
          degli ingredienti.
             -  Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 322/1982, e' il seguente:
             "Art.   3.   -  Salvo  quanto  disposto  dagli  articoli
          successivi,  la  etichettatura  dei   prodotti   alimentari
          comporta le seguenti indicazioni:
               a) la denominazione di vendita;
               b) l'elenco degli ingredienti;
               c) il quantitativo netto;
               d) il termine minimo di conservazione;
               e)  le  modalita'  di conservazione e di utilizzazione
          qualora   sia   necessaria   l'adozione   di    particolari
          accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
               f) le istruzioni per l'uso;
               g) il luogo di origine o di provenienza;
               h)   il  nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio
          depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o
          di   un   venditore  stabilito  nella  comunita'  economica
          europea;
               i)  stabilimento di fabbricazione o di confezionamento
          per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia  per  la
          vendita nel territorio nazionale.
             E'  vietato il commercio dei prodotti alimentari che non
          riportino in lingua  italiana  le  indicazioni  di  cui  al
          precedente comma.
             Qualora  le  indicazioni siano fornite in piu' lingue, i
          caratteri relativi alle diciture in lingua italiana debbono
          essere  uguali  o superiori a quelli relativi alle diciture
          in altre lingue.
             Restano  ferme le disposizioni che impongono ulteriori o
          piu' specifici obblighi ai fini fiscali e metrologici".
             - Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 322/1989, e' il seguente:
             "Art. 13. - 1. I prodotti alimentari non preconfezionati
          o generalmente venduti previo frazionamento  devono  essere
          muniti  di  apposito  cartello preferibilmente applicato ai
          recipienti che li contengono ovvero applicato nei  comparti
          in cui sono esposti.
             2.  Sul  cartello devono essere riportate le indicazioni
          previste dalle lettere a)  e  b)  del  precedente  art.  3,
          nonche' qualora trattasi di prodotti alimentari deperibili,
          anche le indicazioni previste dalla lettera e) dello stesso
          articolo.
             3.  Nel  caso  di  paste  fresche e di paste fresche con
          ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, oltre alle
          indicazioni   di  cui  al  comma  precedente,  deve  essere
          aggiunta l'indicazione di cui alla lettera d) dell'art.  3.
             4.  Il cartello non deve essere applicato sul recipiente
          qualora questo riporti le indicazioni previste dal  secondo
          e dal terzo comma del precedente articolo.
             5.  Nel  caso  di  prodotti  omogenei della pasticceria,
          gelateria  e  gastronomia,  la  cui  denominazione  legale,
          merceologica   o  di  uso  ne  definisce  la  natura  e  le
          caratteristiche  generali  di  composizione,  l'indicazione
          prevista dalla lettera b) del precedente art. 3 puo' essere
          riportata su un unico cartello tenuto bene in vista.
             6.  Per  i prodotti alimentari posti in contenitori o in
          involucri   protettivi   ai   fini   della   vendita    per
          self-service,  le  indicazioni di cui al secondo e al terzo
          comma possono  figurare  sul  solo  cartello  applicato  al
          comparto.
             7.   I  prodotti  di  cui  al  comma  precedente  devono
          riportare sul contenitore o  sull'involucro,  agli  effetti
          del presente decreto, almeno le seguenti indicazioni:
               a)  il numero del comparto cui corrisponde il prodotto
          quando non sia riportata la denominazione merceologica;
               b) il peso netto del prodotto.
             8.  Le indicazioni di cui alla lettera a) del precedente
          comma possono essere omesse nel  caso  di  tagli  di  carne
          fresca,   formaggi   o   prodotti  ortofrutticoli  visibili
          all'esterno, sempre che sul cartello apposto  al  comparto,
          nel  quale  i prodotti sono sistemati per la vendita, venga
          indicata la denominazione merceologica".