IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, ed in particolare l'art. 55; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1938 concernente l'impiego di latte in polvere magro nelle carni insaccate; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed in particolare l'art. 7; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, e sue successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; Vista la legge 31 marzo 1980, n. 139, concernente il recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernente determinati tipi di zucchero destinati alla alimentazione umana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicita'; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 27 luglio 1985, concernente l'impiego di caseinati alimentari negli insaccati, nei prosciutti cotti e nelle spalle cotte; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1987, n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 novembre 1987, concernente l'impiego di zuccheri nella produzione di carni preparate comunque conservate; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1988, concernente l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine di soia concentrate e ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/417, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseina e caseinati) destinate alla alimentazione umana; Ritenuto che l'impiego in piccole dosi di caseinati alimentari, di maltodestrine e di proteine di soia isolate, in alternativa gli uni agli altri, nella produzione di carni preparate comunque conservate non pone problemi sanitari e nutrizionali e che comunque tale impiego mantiene ragionevolmente la valenza alimentare e favorisce le tecnologie per una migliore preparazione dei prodotti cui essi sono destinati, contribuendo nel contempo nel caso dei prodotti da sottoporre a cottura all'applicazione di un trattamento termico piu' spinto utile sotto il profilo igienico-sanitario; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di consentire in Italia, come gia' avviene in altri Paesi comunitari e terzi, l'impiego in esse di caseinati alimentari, di maltodestrine (sciroppo di glucosio) e di proteine di soia isolate, subordinandone l'utilizzazione all'osservanza di determinate condizioni di impiego; Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di un nuovo decreto con cui venga organicamente disciplinato l'impiego, in alternativa le une alle altre, delle precitate sostanze; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita'; Sentito il Consiglio di Stato; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. E' consentito nella produzione di carni preparate l'impiego di caseinati alimentari di sodio e di potassio, di maltodestrine (sciroppo di glucosio) e di proteine di soia isolate, per i prodotti e secondo le condizioni di cui ai successivi articoli.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dei commi dell'art. 55 del regio decreto n. 3298/1928, direttamente interessati al presente decreto, e' il seguente: "Art. 55. - 1. Nella preparazione degli insaccati destinati al commercio non si possono mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, ne' impiegare carni congelate senza la preventiva approvazione dell'autorita' prefettizia, alla quale l'interessato deve rivolgere apposita domanda. (Omissis). 6. Per la preparazione e la conservazione delle carni (compresi gli insaccati) sono consentiti: la salatura, l'affumicamento, l'essiccamento, la cottura, la sterilizzazione, la refrigerazione, oltre l'aggiunta delle droghe che si usano normalmente a scopo di condimento. 7. Potra' essere consentita anche l'aggiunta di piccole quantita' di salnitro puro, nella misura, in ogni caso, non superiore a 25 centigrammi per kg di carne. 8. E' vietato l'impiego di materie coloranti e l'aggiunta di sostanze amidacee, nonche' di qualsiasi altra sostanza che possa comunque modificare la normale costituzione degli insaccati". - Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 e' il seguente: "Art. 7. - Il Ministro per la sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - La legge n. 139/1980, nell'attuare il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, definisce i vari tipi di zuccheri disciplinati, fissandone le caratteristiche. - Il decreto ministeriale 31 marzo 1965 concerne la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari e comprende nella lista positiva degli additivi che possono essere impiegati, secondo ben determinati casi e dosi di impiego, i polifosfati. - Il decreto ministeriale 26 luglio 1985 concerne l'impiego di caseinati alimentari negli insaccati, nei prosciutti cotti e nelle spalle cotte e fissa agli articoli 1, 2 e 3 le caratteristiche di purezza, le dosi di impiego dei caseinati alimentari quando vengono utilizzati da soli, in alternativa alla polvere di latte magro, o in associazione con polifosfati e le condizioni obbligatorie che devono essere riportate sulle confezioni o sulle etichette di tali prodotti carnei. - Il decreto ministeriale 22 ottobre 1987 concerne l'impiego di zuccheri nella produzione di carni preparate comunque conservate e fissa negli articoli 1, 2, 3 e 4 i tipi di zuccheri (saccarosio, lattosio, destrosio, fruttosio o loro miscele), le quantita' massime da utilizzare, le caratteristiche di purezza e le indicazioni obbligatorie da riportare sulle confezioni o sulle etichette di tali prodotti carnei. - Il decreto ministeriale n. 106/1988 concerne l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine si soia concentrate e ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate e fissa, agli articoli 2 e 3, la composizione minima (contenuto proteico) della materia prima e la tecnologia di produzione. - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1982 concerne l'attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicita' nonche' alla direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e prevede negli articoli 3 e 13, fra le indicazioni prescritte per gli alimenti confezionati o sfusi venduti al consumatore finale, quella degli ingredienti. - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1982, e' il seguente: "Art. 3. - Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, la etichettatura dei prodotti alimentari comporta le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) il quantitativo netto; d) il termine minimo di conservazione; e) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; f) le istruzioni per l'uso; g) il luogo di origine o di provenienza; h) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunita' economica europea; i) stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale. E' vietato il commercio dei prodotti alimentari che non riportino in lingua italiana le indicazioni di cui al precedente comma. Qualora le indicazioni siano fornite in piu' lingue, i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana debbono essere uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue. Restano ferme le disposizioni che impongono ulteriori o piu' specifici obblighi ai fini fiscali e metrologici". - Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1989, e' il seguente: "Art. 13. - 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento devono essere muniti di apposito cartello preferibilmente applicato ai recipienti che li contengono ovvero applicato nei comparti in cui sono esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate le indicazioni previste dalle lettere a) e b) del precedente art. 3, nonche' qualora trattasi di prodotti alimentari deperibili, anche le indicazioni previste dalla lettera e) dello stesso articolo. 3. Nel caso di paste fresche e di paste fresche con ripieno di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere aggiunta l'indicazione di cui alla lettera d) dell'art. 3. 4. Il cartello non deve essere applicato sul recipiente qualora questo riporti le indicazioni previste dal secondo e dal terzo comma del precedente articolo. 5. Nel caso di prodotti omogenei della pasticceria, gelateria e gastronomia, la cui denominazione legale, merceologica o di uso ne definisce la natura e le caratteristiche generali di composizione, l'indicazione prevista dalla lettera b) del precedente art. 3 puo' essere riportata su un unico cartello tenuto bene in vista. 6. Per i prodotti alimentari posti in contenitori o in involucri protettivi ai fini della vendita per self-service, le indicazioni di cui al secondo e al terzo comma possono figurare sul solo cartello applicato al comparto. 7. I prodotti di cui al comma precedente devono riportare sul contenitore o sull'involucro, agli effetti del presente decreto, almeno le seguenti indicazioni: a) il numero del comparto cui corrisponde il prodotto quando non sia riportata la denominazione merceologica; b) il peso netto del prodotto. 8. Le indicazioni di cui alla lettera a) del precedente comma possono essere omesse nel caso di tagli di carne fresca, formaggi o prodotti ortofrutticoli visibili all'esterno, sempre che sul cartello apposto al comparto, nel quale i prodotti sono sistemati per la vendita, venga indicata la denominazione merceologica".