IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio estero; Visto il trattamento istitutivo della Comunita' economica europea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni; Visto il regolamento CEE n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982 relativo al regime comune applicabile alle importazioni; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee del 17 marzo 1989; Ritenuta l'opportunita' di liberalizzare le importazioni di taluni prodotti originari dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A 3); Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 36/89 dell'8 giugno 1989; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Sono liberalizzate le importazioni dal Giappone (zona C) di tutti i prodotti di cui all'unito elenco (allegato 1). Le importazioni dei prodotti di cui alle V.D. 5001.0000: Bozzoli di bachi da seta; 5002.0000: Seta greggia (non torta) e 5006.00: Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto, sono liberalizzate anche dai Paesi terzi (zona A 3). 2. L'allegato 2 al decreto ministeriale del 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime d'importazione, e' modificato con la cancellazione del simbolo A (che indica la necessita' di autorizzazione ministeriale particolare), apposto, in corrispondenza della zona C, per i prodotti e le posizioni della nomenclatura armonizzata, indicati all'allegato al presente regolamento, nonche' con la cancellazione del simbolo A, in corrispondenza anche della zona A 3, per i prodotti di cui alle voci doganali 5001.0000, 5002.0000 e 5006.00. 3. Non saranno ripartiti i contingenti dei prodotti contemplati al decreto ministeriale dell'11 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, liberalizzati con il presente regolamento.