IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio estero;
 Visto il trattamento istitutivo della Comunita' economica europea;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n.  43,  che approva il testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988,
n.  148,  concernente  l'approvazione  del testo unico delle norme di
legge in materia valutaria;
  Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente
il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio
1982 relativo al regime comune applicabile alle importazioni;
  Vista  la  comunicazione  della Commissione delle Comunita' europee
del 17 marzo 1989;
  Ritenuta  l'opportunita' di liberalizzare le importazioni di taluni
prodotti  originari  dal  Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A
3);
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 36/89 dell'8 giugno 1989;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Sono  liberalizzate  le  importazioni  dal Giappone (zona C) di
tutti   i   prodotti   di  cui  all'unito  elenco  (allegato  1).  Le
importazioni  dei  prodotti  di  cui  alle V.D. 5001.0000: Bozzoli di
bachi  da seta; 5002.0000: Seta greggia (non torta) e 5006.00: Filati
di  seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto,
sono liberalizzate anche dai Paesi terzi (zona A 3).
  2.  L'allegato  2  al decreto ministeriale del 24 dicembre 1987, n.
589,  concernente  il  regime  d'importazione,  e'  modificato con la
cancellazione   del   simbolo   A   (che   indica  la  necessita'  di
autorizzazione  ministeriale particolare), apposto, in corrispondenza
della  zona  C,  per  i  prodotti  e  le posizioni della nomenclatura
armonizzata,  indicati  all'allegato al presente regolamento, nonche'
con  la  cancellazione  del  simbolo A, in corrispondenza anche della
zona  A  3,  per  i  prodotti  di  cui  alle voci doganali 5001.0000,
5002.0000 e 5006.00.
  3.  Non saranno ripartiti i contingenti dei prodotti contemplati al
decreto ministeriale dell'11 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 291 del 13 dicembre 1988, liberalizzati con il presente
regolamento.