IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Visto  il  decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988,  n.  225,  in  applicazione
della legge 8 aprile 1988, n. 109, sulla riorganizzazione del sistema
ospedaliero;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerate  le  esigenze  di riequilibrio di cui all'art. 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche in relazione all'art. 17  della
legge 1› marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
  Ravvisata   l'opportunita'   primaria   di   completare   le  opere
ospedaliere rimaste incompiute, o in corso di realizzazione;
  Considerati   gli   obiettivi  indicati  nei  programmi  prioritari
relativi al riparto  del  Fondo  sanitario  nazionale  per  il  1989,
orientato agli anni successivi;
  Considerata   la   necessita'   di   adeguamento  alle  innovazioni
tecnologiche e organizzative con connessi effetti  di  trasformazione
nella progettazione e nella gestione del sistema sanitario;
  Ritenuta la necessita' di adeguare le strutture sanitarie pubbliche
alle  vigenti  norme   di   sicurezza,   di   ridurre   le   barriere
architettoniche  e di prestare ai cittadini un servizio in condizioni
funzionali e di decoro;
  Ritenuto  opportuno  attuare  il  coordinamento  dei  finanziamenti
relativi alle opere edilizie del settore sanitario pubblico;
  Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Sentito il nucleo di valutazione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Individuazione dei criteri
  1.  Gli  interventi  in  materia  di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  sono  destinati
al   conseguimento  degli  obiettivi  indicati  nell'articolo  stesso
attraverso i seguenti criteri:
    a)  il  riequilibrio  qualitativo  e quantitativo delle dotazioni
sanitarie strutturali e tecnologiche va  realizzato  sia  nell'ambito
interregionale,  mediante  riserva di finanziamenti in ragione del 50
per cento  alle  regioni  dell'Italia  meridionale  e  insulare,  sia
all'interno    delle    singole    regioni   avendo   riguardo   alla
razionalizzazione dei sistemi ospedalieri delle aree metropolitane di
Roma,   Milano,   Napoli,   Torino,  Genova,  Palermo  e  delle  aree
polarizzate  sulle  citta'  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze  e
Venezia;
    b)   per   la   realizzazione   o   l'acquisizione  di  strutture
residenziali per anziani prevalentemente  non  autosufficienti  e  di
quelle  per  handicappati  e  disabili  psichici  e  sensoriali  sono
riservati, sulla disponibilita' di 10 mila miliardi  complessiva  del
primo  triennio,  miliardi  2.670,  di cui miliardi 400 per strutture
destinate ad handicappati e disabili;
    c) le percentuali dei posti letto di cui al comma 2, lettere b) e
c), del citato art. 20 si  riferiscono  al  numero  dei  posti  letto
pubblici complessivi nazionali, ivi compresi quelli degli istituti di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  nonche'  i  policlinici
universitari,   secondo   la   riorganizzazione  di  cui  al  decreto
ministeriale 13 settembre 1988, tenendo  conto  della  necessita'  di
assicurare    idonea    distribuzione    territoriale    alle   varie
specializzazioni e, a piu' larga maglia, alle alte  specialita'.  Gli
interventi  di riorganizzazione della rete ospedaliera debbono essere
finalizzati a realizzare la concentrazione in ospedali di  dimensioni
tra 300 e 800 posti letto, di un numero di specializzazioni che copra
la  massima  parte  dei  bisogni  assistenziali   della   popolazione
dell'area  territoriale  di  riferimento.  Va  riservato ad un numero
limitato di ospedali di alta complessita' e ad elevata tecnologia  il
trattamento  delle  patologie  di  particolare  gravita',  secondo le
indicazioni del sopracitato decreto ministeriale 13  settembre  1988,
valido  e  operante  in attesa delle norme di modifica della legge 12
febbraio 1968, n. 132, e dei relativi decreti di attuazione;
    d)   nelle   strutture   ospedaliere   vanno  realizzati  servizi
ambulatoriali a  supporto  delle  esigenze  territoriali  dell'unita'
sanitaria locale;
    e)  le  esigenze  di  ammodernamento  e potenziamento tecnologico
vanno soddisfatte in particolare dove il servizio pubblico  e'  stato
in   passato  costretto  al  frequente  ricorso  al  settore  privato
convenzionato;
    f)  sulla disponibilita' complessiva di 10 mila miliardi relativa
al primo  triennio,  una  quota  del  5%  deve  essere  riservata  al
potenziamento delle strutture riguardanti la prevenzione collettiva;
    g)   la   manutenzione  straordinaria  del  patrimonio  sanitario
pubblico, da realizzare con le risorse in conto  capitale  del  fondo
sanitario   nazionale,   riguarda   in   particolare   alcune  misure
contingenti e non procrastinabili, fra le quali il miglioramento  del
decoro  e  del  conforto  delle  strutture  sanitarie frequentate dai
cittadini, ivi comprese:
    1) la riduzione delle barriere architettoniche;
    2)  la  manutenzione straordinaria dei forni inceneritori e delle
strutture connesse;
    3)  l'adozione  delle  piu' urgenti misure dirette a prevenire le
infezioni ospedaliere;
    h)  nell'adeguamento  alle norme di sicurezza occorre considerare
prioritariamente la messa a norma di impianti  e  attrezzature  e  il
contenimento dei consumi energetici.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  Si  riporta il testo dei primi sei commi dell'art. 20
          della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria  1988):   "1.  E'
          autorizzata  l'esecuzione  di  un  programma pluriennale di
          interventi in materia di  ristrutturazione  edilizia  e  di
          ammodernamento   tecnologico   del   patrimonio   sanitario
          pubblico e di realizzazione  di  residenze  per  anziani  e
          soggetti  non  autosufficienti  per l'importo complesivo di
          lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi  si
          provvede  mediante  operazioni di mutuo che le regioni e le
          province autonome di Trento e Bolzano sono  autorizzate  ad
          effettuare,  nel  limite  del  95  per  cento  della  spesa
          ammissibile risultante dal progetto, con  la  BEI,  con  la
          Cassa  depositi  e prestiti e con gli istituti e aziende di
          credito all'uopo abilitati, secondo modalita'  e  procedure
          da  stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, di
          concerto con il Ministro della  sanita'.   2.  Il  Ministro
          della  sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ed
          un nucleo di valutazione costituito da tecnici di  economia
          sanitaria,  edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni
          medico-sanitarie,  da  istituire   con   proprio   decreto,
          definisce  con  altro proprio decreto, entro tre mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge,  i  criteri
          generali per la programmazione degli interventi che debbono
          essere finalizzati ai seguenti obiettivi  di  massima:   a)
          riequilibrio  territoriale  delle  strutture,  al  fine  di
          garantire una idonea capacita'  di  posti  letto  anche  in
          quelle  regioni  del Mezzogiorno dove le strutture non sono
          in  grado  di  soddisfare  le  domande  di   ricovero;   b)
          sostituzione  del  20  per  cento  dei  posti  letto a piu'
          elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per
          cento  dei posti letto che presentano carenze strutturali e
          funzionali suscettibili di integrale recupero con  adeguate
          misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del
          restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita'
          e'  ritenuta  sufficiente;  e) completamento della rete dei
          presidi  poliambulatoriali  extraospedalieri  ed   ospedali
          diurni  con  contemporaneo  intervento su quelli ubicati in
          sede ospedaliera secondo  le  specificazioni  di  cui  alle
          lettere a ), b ) e c); f) realizzazione di 140.000 posti in
          strutture residenziali, per anziani che non possono  essere
          assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera
          e) e che richiedono trattamenti continui.  Tali  strutture,
          di  dimensioni  adeguate all'ambiente secondo standards che
          saranno emanati a norma  dell'articolo  5  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  devono  essere  integrate  con i
          servizi sanitari e sociali di distretto e  con  istituzioni
          di  ricovero  e cura in grado di provvedere al riequilibrio
          di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla  base  di
          standards   dimensionali,  possono  essere  ricavate  anche
          presso aree e spazi resi  disponibili  dalla  riduzione  di
          posti-letto  ospedalieri;  g)  adeguamento  alle  norme  di
          sicurezza degli  impianti  delle  strutture  sanitarie;  h)
          potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con
          particolare  riferimento  ai   laboratori   di   igiene   e
          profilassi  e  ai  presidi multizonali di prevenzione, agli
          istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture  di
          sanita'  pubblica  veterinaria;  i)  conservazione  all'uso
          pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da
          ciascuna   regione   o   provincia   autonoma  con  propria
          determinazione.
             3.  Il  secondo  decreto  di  cui  al  comma 2 definisce
          modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
          medesimo   settore   dell'edilizia   sanitaria   effettuati
          dall'Agenzia   per   gli   interventi   straordinari    nel
          Mezzogiorno,  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici,  delle
          universita'   nell'ambito    dell'edilizia    universitaria
          ospedaliera  e  da altre pubbliche amministrazioni, anche a
          valere sulle risorse del Fondo investimenti  e  occupazione
          (FIO).   4.  Le  regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano   pedispongono,   entro    quattro    mesi    della
          pubblicazione  del  decreto di cui al comma 3, il programma
          degli interventi di cui chiedono il  finanziamento  con  la
          specificazione  dei  progetti da realizzare. Sulla base dei
          programmi regionali o provinciali il Ministro della sanita'
          predispone  il  programma  nazionale  che  viene sottoposto
          all'approvazione del CIPE.  5. Entro  sessanta  giorni  dal
          termine  di  cui  al comma 2, il CIPE determina le quote di
          mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano  possono  contrarre  nei  diversi  esercizi.  Entro
          sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al  comma
          4  il  CIPE  approva il programma nazionale di cui al comma
          medesimo. Per  il  triennio  1988-1990  il  limite  massimo
          complessivo  dei  mutui  resta  determinato  in lire 10.000
          miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988
          e  lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
          Le stesse regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  presentano  in  successione  temporale  i progetti
          suscettibili di immediata realizzazione.  I  progetti  sono
          sottoposti  al  vaglio  di  conformita' del Ministero della
          sanita', per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e
          in  coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione
          del CIPE che decide, sentito il Nucleo di  valutazione  per
          gli  investimenti pubblici.  6. L'onere di ammortamento dei
          mutui e' assunto a carico del bilancio dello  Stato  ed  e'
          iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno  1989  e
          di lire 715 miliardi per l'anno 1990".
             -  Il D.M. 13 settembre 1988 contiene disposizioni sulla
          determinazione degli standards del  personale  ospedaliero.
          - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il  seguente:  "Art. 17
          (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;  c)
          le  materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o
          di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti  di
          materie  comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione
          ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
          le  disposizioni  dettate  dalla legge; e) l'organizzazione
          del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici  dipendenti
          in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.  3. Con decreto  ministeriale  possono
          essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione  da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima  della  loro  emanazione.  4. I regolamenti di cui al
          comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali,
          che  devono  recare la denominazione di "regolamento", sono
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
             -   Il  testo  dell'art.  53  della  legge  n.  833/1978
          (Istituzione del Servizio sanitario nazionale),  modificato
          dall'art.  20  della legge n.  638/1983 e dall'art. 1 della
          legge  n.  595/1985,  e'  il  seguente:   "Art.  53  (Piano
          sanitario nazionale). - Le linee generali di indirizzo e le
          modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali  del
          servizio  sanitario  nazionale  sono stabilite con il piano
          sanitario nazionale in  conformita'  agli  obiettivi  della
          programmazione  socio-economica nazionale e tenuta presente
          l'esigenza  di  superare  le  condizioni  di   arretratezza
          socio-sanitaria  che  esistono  nel  Paese, particolarmente
          nelle regioni meridionali.  Il  piano  sanitario  nazionale
          viene  predisposto  dal  Governo  su  proposta del Ministro
          della sanita', sentito il  Consiglio  sanitario  nazionale.
          Il  piano  sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al
          Parlamento ai fini della  sua  approvazione  con  atto  non
          legislativo.   Contestualmente  alla  trasmissione da parte
          del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il
          Governo   presenta   al  Parlamento  il  disegno  di  legge
          contenente  sia  le   disposizioni   precettive   ai   fini
          dell'applicazione  dei  piano  sanitario  nazionale, sia le
          norme  per  il  finanziamento  pluriennale   del   Servizio
          sanitario  nazionale,  rapportate  alla  durata  del  piano
          stesso,  con  specifica  indicazione   degli   importi   da
          assegnare   al   fondo   sanitario   nazionale   ai   sensi
          dell'articolo 51 della presente  legge  e  dei  criteri  di
          ripartizione   alle  regioni.   Il  Parlamento  esamina  ed
          approva contestualmente il piano  sanitario  nazionale,  le
          norme   precettive   di   applicazione   e   le   norme  di
          finanziamento pluriennale.  Il Governo adotta i conseguenti
          atti  di  indirizzo  e  coordinamento, sentito il Consiglio
          sanitario nazionale, il cui parere si intende  positivo  se
          non  espresso  entro  sessanta  giorni dalla richiesta.  Il
          piano sanitario nazionale ha di norma  durata  triennale  e
          puo'  essere  modificato  nel  corso  del  triennio  con il
          rispetto delle modalita' di cui al presente  articolo.   Il
          piano  sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le
          norme finanziarie pluriennali di cui al  precedente  quinto
          comma  sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento
          nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente,
          in  tempo  utile per consentirne l'approvazione entro il 1›
          settembre dell'anno stesso.   Le  regioni  predispongono  e
          approvano  i  propri  piani  sanitari  regionali  entro  il
          successivo mese di novembre.  Il piano sanitario  nazionale
          stabilisce per il periodo della sua durata:
               a)  gli  obiettivi  da  realizzare  nel  triennio  con
          riferimento a quanto disposto dall'art.  2;  b  )  (lettera
          abrogata);  c)  gli  indici  e  gli  standards nazionali da
          assumere per la ripartizione del fondo sanitario  nazionale
          tra   le  regioni,  al  fine  di  realizzare  in  tutto  il
          territorio  nazionale  un'equilibrata  organizzazione   dei
          servizi,  anche  attraverso  una destinazione delle risorse
          per  settori  fondamentali  di   intervento,   con   limiti
          differenziati  per  gruppi  di  spese  correnti  e  per gli
          investimenti,  prevedendo   in   particolare   gli   indici
          nazionale   e  regionali  relativi  ai  posti  letto  e  la
          ripartizione  quantitativa  degli   stessi.   Quanto   agli
          investimenti   il  piano  deve  prevedere  che  essi  siano
          destinati alle regioni nelle quali la  dotazione  di  posti
          letto  e  gli  altri  presidi e strutture sanitarie risulti
          inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai
          fini  della  valutazione della priorita' di investimento il
          piano tiene conto anche delle disponibilita',  nelle  varie
          regioni,  di  posti letto, presidi e strutture sanitarie di
          istituzioni convenzionate.  Il  piano  prevede  inoltre  la
          sospensione  di ogni investimento (se non per completamenti
          e  ristrutturazioni  dimostrate  assolutamente  urgenti  ed
          indispensabili)  nelle  regioni  la  cui dotazione di posti
          letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge  o
          supera  i suddetti indici; d) gli indirizzi ai quali devono
          uniformarsi  le  regioni  nella  ripartizione  della  quota
          regionale ad esse assegnata fra le unita' sanitarie locali;
          e) i criteri e gli indirizzi ai  quali  deve  riferirsi  la
          legislazione  regionale  per  la organizzazione dei servizi
          fondamentali  previsti  dalla  presente  legge  e  per  gli
          organici   del  personale  addetto  al  servizio  sanitario
          nazionale;  f)  le  norme  generali  di  erogazione   delle
          prestazioni  sanitarie nonche' le fasi o le modalita' della
          graduale unificazione delle  stesse  e  del  corrispondente
          adeguamento,  salvo  provvedimenti  di  fiscalizzazione dei
          contributi assicurativi; g) gli indirizzi ai  quali  devono
          riferirsi  i  piani regionali di cui al successivo articolo
          55, ai fini di  una  coordinata  e  uniforme  realizzazione
          degli  obiettivi  di cui alla precedente lettera a); h) gli
          obiettivi   fondamentali   relativi   alla   formazione   e
          all'aggiornamento   del   personale   addetto  al  Servizio
          sanitario  nazionale,  con  particolare  riferimento   alle
          funzioni  tecnico-professionali, organizzative e gestionali
          e  alle  necessita'  quantitative  dello  stesso;   i)   le
          procedure  e  le  modalita'  per verifiche periodiche dello
          stato di attuazione del  piano  e  della  sua  idoneita'  a
          perseguire  gli  obiettivi  che  sono stati previsti; l) le
          esigenze prioritarie del Servizio  sanitario  nazionale  in
          ordine  alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti
          alla tutela della salute.
             Ai  fini  della  programmazione  sanitaria,  il Ministro
          della sanita' e' autorizzato ad avvalersi di un  gruppo  di
          persone  particolarmente  competenti in materia economica e
          sanitaria, per  la  formulazione  delle  analisi  tecniche,
          economiche  e sanitarie necessarie alla predisposizione del
          piano sanitario nazionale.  La remunerazione delle  persone
          di  cui al comma precedente e' stabilita dal Ministro della
          sanita', di concerto con il Ministro  del  tesoro,  con  il
          decreto   di   conferimento   dell'incarico.   Agli   oneri
          finanziari relativi si fa fronte con apposito  capitolo  da
          istituirsi  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della sanita'".  -  La  legge  n.  64/1986  reca:
          "Disciplina   organica  dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno".   L'art.   17   di   detta   legge   contiene
          disposizioni finali e transitorie.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 si
          veda nelle note alle premesse;
             -  Per il D.M. 13 settembre 1988 si veda nelle note alle
          premesse;
             - La legge n. 132/1968 reca norme sugli enti ospedalieri
          e sull'assistenza ospedaliera.