IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  18  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  approvato con regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come sostituito dall'art.  7  della
legge 3 aprile 1979, n. 103;
  Visto l'art. 7 del predetto testo unico;
  Visto  l'art.  25  del  codice  di  procedura  civile, in relazione
all'art. 6 del citato testo unico;
  Visto l'art. 2 della legge 5 luglio 1989, n. 246, che istituisce la
corte di appello di Reggio Calabria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  di grazia e giustizia in data 28
luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
1989,  con  il  quale  l'entrata  in funzione della predetta corte di
appello e' fissata alla data del 10 settembre 1989;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 settembre 1989;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituita  l'avvocatura  distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, con circoscrizione  coincidente  con  quella  della  locale
corte di appello.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  18  del testo unico delle leggi e delle norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato   e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,
          approvato con R.D. n.  1611/1933, come sostituito dall'art.
          7 della legge n. 103/1979, e' cosi' formulato:
             "Art.  18.  -  L'Avvocatura  dello  Stato  e' costituita
          dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.
             L'Avvocatura generale ha sede in Roma.
             Le   avvocature   distrettuali  hanno  sede  in  ciascun
          capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi
          di corte d'appello.
             Nella  circoscrizione  della corte di appello di Roma le
          attribuzioni dell'avvocatura distrettuale  sono  esercitate
          dall'Avvocatura  generale dello Stato. Nella circoscrizione
          della corte di appello di Torino l'avvocatura  distrettuale
          di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta".
             - L'art. 7 del predetto testo unico cosi' recita:
             "Art.  7.  -  Le norme ordinarie di competenza rimangono
          ferme, anche quando sia in causa  un'amministrazione  dello
          Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori,
          nonche' per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi  e
          fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del codice
          di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono
          ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di
          una  amministrazione  dello  Stato   e   nei   giudizi   di
          opposizione di terzo.
             L'appello  dalle  sentenze  dei pretori e dalle sentenze
          dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, e' proposto
          rispettivamente   innanzi   al   tribunale  ed  alla  corte
          d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura  dello  Stato
          nel cui distretto le sentenze furono pronunciate".
             -  Il  testo dell'art. 25 del codice di procedura civile
          e' il seguente:
             "Art. 25 (Foro della pubblica amministrazione). - Per le
          cause nelle quali e' parte un'amministrazione  dello  Stato
          e'   competente,   a   norma  delle  leggi  speciali  sulla
          rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei  casi
          ivi  previsti,  il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio
          dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova  il
          giudice  che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
          Quando l'amministrazione e' convenuta,  tale  distretto  si
          determina con riguardo al giudice del luogo in cui e' sorta
          o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova  la  cosa
          mobile o immobile oggetto della domanda.
             -  L'art.  6  del gia' citato testo unico, approvato con
          R.D. n.  1611/1933, e' cosi' formulato:
             "Art. 6. - Salva la disposizione dell'articolo seguente,
          la  competenza  per  cause  nelle  quali   e'   parte   una
          amministrazione   dello  Stato,  anche  nel  caso  di  piu'
          convenuti ai sensi dell'art. 98  del  codice  di  procedura
          civile,  spetta  al  tribunale  o alla corte di appello del
          luogo dove ha sede l'ufficio  dell'avvocatura  dello  Stato
          nel  cui  distretto  si  trova  il  tribunale  o  la  corte
          d'appello  che  sarebbe   competente   secondo   le   norme
          ordinarie.
             Quando  un'amministrazione  dello  Stato  e' chiamata in
          garanzia, la cognizione cosi' della causa  principale  come
          dell'azione   in   garanzia  e'  devoluta,  sulla  semplice
          richiesta   dell'amministrazione,   con    ordinanza    del
          presidente,  all'autorita'  giudiziaria  competente a norma
          del comma precedente".
             Ad ogni buon fine si trascrive il testo dell'art. 33 del
          codice di  procedura  civile,  corrispondente  all'art.  98
          dell'abrogato   codice   di  procedura  civile,  richiamato
          nell'articolo sopracitato:
             "Art.  33  (Cumulo  soggettivo).  - Le cause contro piu'
          persone che a norma  degli  articoli  18  e  19  dovrebbero
          essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse
          per l'oggetto o  per  il  titolo  possono  essere  proposte
          davanti  al  giudice  del luogo di residenza o domicilio di
          una di esse, per essere decise nello stesso processo.
             -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge n. 246/1989, di
          conversione  del  D.L.  8  maggio  1989,  n.  166,  recante
          interventi  urgenti  per il risanamento e lo sviluppo della
          citta' di Reggio Calabria, e' il seguente:
             "Art. 2. - 1. E' istituita la corte di appello di Reggio
          Calabria con giurisdizione sul  territorio  compreso  nelle
          circoscrizioni  dei  tribunali  di Reggio Calabria, Locri e
          Palmi.
             2.  Il  Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a
          determinare, entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  il  personale necessario al funzionamento
          della corte di appello di Reggio Calabria.
             3.  Sono  istituiti i posti di presidente della corte di
          appello di Reggio Calabria e di procuratore generale  della
          Repubblica  presso la corte medesima. Entro sessanta giorni
          dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
          legge   si  provvede,  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, alle variazioni della  tabella  B  allegata  al
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
          n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e della
          tabella   A   allegata  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  4  febbraio  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   84   dell'11  aprile  1989,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             4.   Sono  istituiti  i  posti  di  dirigente  superiore
          dell'ufficio di  cancelleria  della  corte  di  appello  di
          Reggio  Calabria  e  di dirigente superiore dell'ufficio di
          segreteria presso  la  stessa  corte.  Il  quadro  A  della
          tabella   IV   annessa  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  come,  da  ultimo,
          modificato   dalla   legge  11  luglio  1988,  n.  257,  e'
          sostituito dal quadro A allegato alla  presente  legge.  La
          dotazione  organica  de,l personale appartenente all'ottava
          qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario di
          cancelleria",  determinata,  ai sensi dell'articolo 6 della
          legge 11 luglio 1980, n. 312, con  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri 8 marzo 1988, registrato alla
          Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, e' ridotta  di
          due unita'.
             5.   L'organico   della  magistratura  e'  aumentato  di
          quarantadue  unita'.  Nella  stessa  misura  e'   aumentato
          l'organico  della  quarta  e  sesta  qualifica  funzionale,
          profili   professionali   "dattilografo"   e    "assistente
          giudiziario".     Le     assunzioni     sono    subordinate
          all'attivazione in  via  prioritaria,  ove  possibile,  dei
          processi   di   mobilita'   disciplinati   al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  5  agosto  1988,  n.
          325.  L'aumento  di  organico  e' assegnato agli uffici del
          distretto  della  corte  di  appello  di  Catanzaro  e  del
          distretto  della  corte  di  appello  di  Reggio  Calabria,
          secondo la tabella A allegata alla presente legge.
             6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, valutato in ragione d'anno in lire 4.000 milioni,
          si   fa   fronte   con   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1989-1991,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento: "Delega per l'emanazione del
          nuovo codice di procedura civile  e  modifica  della  legge
          fallimentare".
             7.  La  corte  di  appello  di  Reggio Calabria entra in
          funzione nel termine di sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
          della  presente legge. La data e' stabilita con decreto del
          Ministro di grazia e giustizia".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale  potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".