IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come sostituito dall'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Visto l'art. 7 del predetto testo unico; Visto l'art. 25 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 6 del citato testo unico; Visto l'art. 2 della legge 5 luglio 1989, n. 246, che istituisce la corte di appello di Reggio Calabria; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 28 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1989, con il quale l'entrata in funzione della predetta corte di appello e' fissata alla data del 10 settembre 1989; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' istituita l'avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con circoscrizione coincidente con quella della locale corte di appello.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 18 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. n. 1611/1933, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 103/1979, e' cosi' formulato: "Art. 18. - L'Avvocatura dello Stato e' costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali. L'Avvocatura generale ha sede in Roma. Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello. Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta". - L'art. 7 del predetto testo unico cosi' recita: "Art. 7. - Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonche' per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo. L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, e' proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate". - Il testo dell'art. 25 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 25 (Foro della pubblica amministrazione). - Per le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello Stato e' competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione e' convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda. - L'art. 6 del gia' citato testo unico, approvato con R.D. n. 1611/1933, e' cosi' formulato: "Art. 6. - Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per cause nelle quali e' parte una amministrazione dello Stato, anche nel caso di piu' convenuti ai sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando un'amministrazione dello Stato e' chiamata in garanzia, la cognizione cosi' della causa principale come dell'azione in garanzia e' devoluta, sulla semplice richiesta dell'amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorita' giudiziaria competente a norma del comma precedente". Ad ogni buon fine si trascrive il testo dell'art. 33 del codice di procedura civile, corrispondente all'art. 98 dell'abrogato codice di procedura civile, richiamato nell'articolo sopracitato: "Art. 33 (Cumulo soggettivo). - Le cause contro piu' persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo. - Il testo dell'art. 2 della legge n. 246/1989, di conversione del D.L. 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria, e' il seguente: "Art. 2. - 1. E' istituita la corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi. 2. Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria. 3. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Sono istituiti i posti di dirigente superiore dell'ufficio di cancelleria della corte di appello di Reggio Calabria e di dirigente superiore dell'ufficio di segreteria presso la stessa corte. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come, da ultimo, modificato dalla legge 11 luglio 1988, n. 257, e' sostituito dal quadro A allegato alla presente legge. La dotazione organica de,l personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario di cancelleria", determinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, e' ridotta di due unita'. 5. L'organico della magistratura e' aumentato di quarantadue unita'. Nella stessa misura e' aumentato l'organico della quarta e sesta qualifica funzionale, profili professionali "dattilografo" e "assistente giudiziario". Le assunzioni sono subordinate all'attivazione in via prioritaria, ove possibile, dei processi di mobilita' disciplinati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. L'aumento di organico e' assegnato agli uffici del distretto della corte di appello di Catanzaro e del distretto della corte di appello di Reggio Calabria, secondo la tabella A allegata alla presente legge. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 4.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare". 7. La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".