IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   favorire  la  riorganizzazione  delle  strutture
produttive  industriali,  nonche' norme interpretative degli articoli
14  e  21  del  decreto-legge  2  marzo  1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 settembre 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri di grazia e
giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro,
dell'industria,    del   commercio   e   dell'artigianato   e   delle
partecipazioni statali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  conferimenti, in societa' esistenti o da costituire, di
aziende,  di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa
e  di  altri  beni  materiali o immateriali ammortizzabili nonche' di
partecipazioni  azionarie e non azionarie posti in essere da societa'
esistenti  alla data di entrata in vigore del presente decreto, il 75
per  cento  della  differenza  tra  il  valore  delle  azioni o quote
ricevute  e  l'ultimo  valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini
delle   imposte  sui  redditi  non  concorre  a  formare  il  reddito
imponibile  delle  societa' conferenti, a condizione che sia iscritto
in  bilancio e distintamente indicato in apposito fondo o in apposito
allegato,  fino  a  quando  non  sia realizzato, distribuito ai soci,
portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio. L'ammontare
residuo  concorre  a formare il reddito con le modalita' previste dal
comma  4  dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
  2.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1
non  si  considera  realizzo del 75 per cento della differenza di cui
allo  stesso comma 1 il conferimento delle relative azioni o quote in
una  societa', esistente o da costituire, purche' avvenga nell'ambito
di  un'operazione che nel suo complesso soddisfi le condizioni di cui
all'articolo  2;  ai  conferimenti  di  cui  al presente comma non si
applicano  le  disposizioni in materia di imposte dirette di cui allo
stesso  comma  1  e  quelle  in  materia  di imposte indirette di cui
all'articolo   3.   Le  azioni  o  quote  ricevute  per  effetto  dei
conferimenti  di cui al presente comma conservano il costo fiscale di
quelle conferite.