IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
 
Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1973 con il quale e'  stato
approvato il regolamento di esecuzione  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, in materia di  brevetti  per
invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa, cosi' 
come modificato dal decreto ministeriale 20 febbraio 1980 
Ritenuta la necessita' di  apportare  alcune  modifiche  al  predetto
decreto, per quanto concerne la redazione delle domande  di  brevetto
per invenzione industriale, per modello di utilita',  per  modello  e
disegno ornamentale, per marchio nazionale di impresa, nonche' la 
compilazione dei relativi verbali di deposito 
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza 
generale del 17 aprile 1989 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Per  il  deposito  delle  domande  di   brevetto   per   invenzioni
industriali,  per  modelli  di  utilita',  per  disegni   o   modelli
ornamentali, per i marchi  nazionali  d'impresa  e  per  la  relativa
verbalizzazione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e
4  del  decreto  ministeriale  22  febbraio  1973,  si  applicano  le
disposizioni degli articoli seguenti. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  dal  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          -  Il  D.  M.  22  febbraio  1973 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 69 del  13  marzo  1973,  e  reca  il
          regolamento  di esecuzione del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 540/1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 249 del 22 settembre 1972.
          -  Il D. M. 20 febbraio 1980, di modifica del precedente D.
          M., e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94  del
          4 aprile 1980.
          Nota all'art. 1:
          Il  testo  degli articoli 1, 2, 3 e 4 del sopracitato D. M.
          22 febbraio 1973 e' il seguente:
          Art.  1. - Gli uffici competenti a ricevere il deposito dei
          documenti riguardanti:
          1) domande di brevetto per invenzioni industriali
          2)  domande  di  brevetto  per  modelli  di  utilita' e per
          disegni o modelli ornamentali
          3) domande di brevetto per marchi d'impresa
          4)  domande  di  registrazione internazionale per marchi di
          impresa
          5)  domande  di trascrizione di atti concernenti domande di
          brevetto o brevetti
          6) istanze e documenti concernenti priorita'
          7) ricorsi in materia di brevetti,
          devono  redigere,  all'atto  del deposito, processo verbale
          conforme ai modelli allegati al presente regolamento.
          Il  processo  verbale deve essere firmato da chi presenta i
          documenti  e  sottoscritto  dal  funzionario   delegato   a
          ricevere e a verbalizzare i depositi.
          Art.  2.  -  I  processi  verbali di deposito devono essere
          contrassegnati  da  un  numero  progressivo  distinto   per
          ciascuna   delle   categorie  dei  documenti  elencati  nel
          precedente  articolo.  La   numerazione   progressiva   dei
          processi   verbali   e'   effettuata  secondo  l'ordine  di
          ricevimento dei documenti.
          I  processi  verbali sono redatti in un originale e quattro
          copie con scrittura di colore scuro.
          Una  delle copie dei processi verbali, autenticata conforme
          all'originale,   e'   rilasciata,   osservata   la    legge
          sull'imposta   di   bollo,  ai  depositanti  che  ne  fanno
          richiesta.
          Le   altre  tre  copie  sono  rimesse,  con  plico  postale
          raccomandato, nel termine di dieci giorni  dalla  data  del
          processo  verbale, all'Ufficio centrale brevetti insieme ai
          fascicoli dei documenti depositati.  L'Ufficio  provvede  a
          inserire  una  delle copie nelle raccolte di cui all'art. 5
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
          n. 540.
          Art. 3. - Gli originali dei processi verbali al deposito di
          una stessa categoria  di  documenti  devono  periodicamente
          essere  rilegati  in  ordine  progressivo di numerazione in
          volumi che ne comprendono non piu' di 500.
          Qualora,  per  una  o  piu'  categorie  nell'anno  non  sia
          raggiunto tale numero,  i  verbali,  ancorche'  di  diverse
          categorie,  possono  essere  rilegati  in  un  unico volume
          purche' convenientemente distinti.
          Gli    originali    possono    essere   distrutti,   previa
          microfilmatura,   dopo   il   decorso   di    dieci    anni
          dell'estinzione   dei  diritti  di  brevetto  ai  quali  si
          riferiscono.
          Art.  4.  -  Le  domande indicate nei numeri da 1) a 4) del
          precedente art. 1, debbono essere redatte in conformita' ai
          modelli  allegati  al presente regolamento e debbono essere
          scritte a macchina con l'uso di nastri di colore scuro.
          Qualora   sia   presentata   una  domanda  non  redatta  in
          conformita'  al  modello  prescritto  o  scritta  a   mano,
          l'ufficio  ricevente  procede alla verbalizzazione e invita
          l'interessato a provvedere  alla  regolarizzazione  formale
          della domanda.