IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1973 con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 20 febbraio 1980 Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto, per quanto concerne la redazione delle domande di brevetto per invenzione industriale, per modello di utilita', per modello e disegno ornamentale, per marchio nazionale di impresa, nonche' la compilazione dei relativi verbali di deposito Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 aprile 1989 EMANA il seguente decreto: Art. 1. Per il deposito delle domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilita', per disegni o modelli ornamentali, per i marchi nazionali d'impresa e per la relativa verbalizzazione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 22 febbraio 1973, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto dal Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D. M. 22 febbraio 1973 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 13 marzo 1973, e reca il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 540/1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 settembre 1972. - Il D. M. 20 febbraio 1980, di modifica del precedente D. M., e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1980. Nota all'art. 1: Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del sopracitato D. M. 22 febbraio 1973 e' il seguente: Art. 1. - Gli uffici competenti a ricevere il deposito dei documenti riguardanti: 1) domande di brevetto per invenzioni industriali 2) domande di brevetto per modelli di utilita' e per disegni o modelli ornamentali 3) domande di brevetto per marchi d'impresa 4) domande di registrazione internazionale per marchi di impresa 5) domande di trascrizione di atti concernenti domande di brevetto o brevetti 6) istanze e documenti concernenti priorita' 7) ricorsi in materia di brevetti, devono redigere, all'atto del deposito, processo verbale conforme ai modelli allegati al presente regolamento. Il processo verbale deve essere firmato da chi presenta i documenti e sottoscritto dal funzionario delegato a ricevere e a verbalizzare i depositi. Art. 2. - I processi verbali di deposito devono essere contrassegnati da un numero progressivo distinto per ciascuna delle categorie dei documenti elencati nel precedente articolo. La numerazione progressiva dei processi verbali e' effettuata secondo l'ordine di ricevimento dei documenti. I processi verbali sono redatti in un originale e quattro copie con scrittura di colore scuro. Una delle copie dei processi verbali, autenticata conforme all'originale, e' rilasciata, osservata la legge sull'imposta di bollo, ai depositanti che ne fanno richiesta. Le altre tre copie sono rimesse, con plico postale raccomandato, nel termine di dieci giorni dalla data del processo verbale, all'Ufficio centrale brevetti insieme ai fascicoli dei documenti depositati. L'Ufficio provvede a inserire una delle copie nelle raccolte di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540. Art. 3. - Gli originali dei processi verbali al deposito di una stessa categoria di documenti devono periodicamente essere rilegati in ordine progressivo di numerazione in volumi che ne comprendono non piu' di 500. Qualora, per una o piu' categorie nell'anno non sia raggiunto tale numero, i verbali, ancorche' di diverse categorie, possono essere rilegati in un unico volume purche' convenientemente distinti. Gli originali possono essere distrutti, previa microfilmatura, dopo il decorso di dieci anni dell'estinzione dei diritti di brevetto ai quali si riferiscono. Art. 4. - Le domande indicate nei numeri da 1) a 4) del precedente art. 1, debbono essere redatte in conformita' ai modelli allegati al presente regolamento e debbono essere scritte a macchina con l'uso di nastri di colore scuro. Qualora sia presentata una domanda non redatta in conformita' al modello prescritto o scritta a mano, l'ufficio ricevente procede alla verbalizzazione e invita l'interessato a provvedere alla regolarizzazione formale della domanda.