IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI Visti l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 14 giugno 1988; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevedono interventi in favore dei lavoratori appartenenti al settore siderurgico, in materia di pensionamento anticipato e di incentivazione alla rioccupazione dei medesimi sia nel lavoro autonomo sia nel lavoro subordinato; Visto l'art. 3, comma 8, del predetto decreto, che demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle partecipazioni statali, l'emanazione di norme di attuazione dei summenzionati articoli 2 e 3; Considerato che si rende necessario regolare i procedimenti di ammissione ai benefici del pensionamento anticipato e della corresponsione di una somma corrispondente a mensilita' del trattamento massimo di integrazione salariale nonche' i procedimenti di ammissione ai benefici miranti ad incentivare la rioccupazione dei lavoratori che sono eccedentari nel settore siderurgico presso datori di lavoro di altri settori, rispettivamente previsti dai commi 1 e 10 dell'art. 2 e dall'art. 3 del decreto-legge summenzionato; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989, le cui osservazioni sono state recepite, salvo sui seguenti tre punti, per i quali il predetto Consiglio ha ritenuto: 1) doversi prevedere esplicitamente l'esclusione dei dirigenti dal numero dei lavoratori prepensionabili; 2) che sia preferibile l'esclusione della produzione a carico dell'interessato di atti autorizzatori ovvero permissivi per l'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo o associato ai fini del trattamento di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge sopra menzionato; 3) che sia occorrente, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo, operare la selezione delle relative domande con riferimento prioritario all'eta' degli interessati; Ritenuto doversi discostare dalle predette richieste del Consiglio di Stato in quanto: a) relativamente al punto 1) l'art. 2, comma 16, del decreto-legge sopra menzionato gia' fa espressa esclusione dei dirigenti; b) relativamente al punto 2) si reputa necessario individuare specifici atti di finalizzazione nell'intento di dare rilievo alla locuzione "intendano intraprendere una attivita' di lavoro autonomo o associato" di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge predetto; c) relativamente al punto 3) in quanto la selezione delle domande con riferimento prioritario all'eta', poiche' richiederebbe preventivi raggruppamenti delle domande quanto meno relative a ciascuna annualita', implicherebbe l'adozione di un procedimento i cui tempi risulterebbero in contrasto con quelli previsti dal decreto-legge predetto; Intervenuto il concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito dei lavoratori interessati ai benefici 1. Il numero massimo dei lavoratori eccedentari che possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato e al beneficio della corresponsione della somma corrispondente a mensilita' del trattamento di integrazione salariale e', per ciascuna area territoriale, quello risultante dalla somma delle unita' indicate nell'elenco A allegato al presente regolamento e di quelle accertate dal CIPI ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. 2. Il numero dei lavoratori che possono essere ammessi al pensionamento anticipato non puo' essere superiore, per ciascuna area, a quello determinato nell'elenco B allegato al presente regolamento. Le unita' di ciascuna area non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi per la medesima area e a conclusione della validita' dei contingenti le eventuali unita' residue sono attribuite previa selezione nazionale delle domande.