IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                             IL MINISTRO
                     DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
  Visti  l'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400 e le delibere
del Comitato interministeriale per la programmazione economica e  del
Comitato   interministeriale  per  il  coordinamento  della  politica
industriale in data 14 giugno 1988;
  Visti  gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1› aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,
che  prevedono  interventi  in  favore dei lavoratori appartenenti al
settore siderurgico, in materia  di  pensionamento  anticipato  e  di
incentivazione   alla  rioccupazione  dei  medesimi  sia  nel  lavoro
autonomo sia nel lavoro subordinato;
  Visto  l'art.  3,  comma  8,  del  predetto decreto, che demanda al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro e con il Ministro delle partecipazioni statali,
l'emanazione di norme di attuazione dei summenzionati articoli 2 e 3;
  Considerato  che  si  rende  necessario  regolare i procedimenti di
ammissione  ai  benefici  del  pensionamento   anticipato   e   della
corresponsione   di   una   somma  corrispondente  a  mensilita'  del
trattamento massimo di integrazione salariale nonche' i  procedimenti
di ammissione ai benefici miranti ad incentivare la rioccupazione dei
lavoratori che sono eccedentari nel settore siderurgico presso datori
di lavoro di altri settori, rispettivamente previsti dai commi 1 e 10
dell'art. 2 e dall'art. 3 del decreto-legge summenzionato;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del
13 luglio 1989, le cui osservazioni sono state  recepite,  salvo  sui
seguenti tre punti, per i quali il predetto Consiglio ha ritenuto:
   1) doversi prevedere esplicitamente l'esclusione dei dirigenti dal
numero dei lavoratori prepensionabili;
   2)  che  sia  preferibile  l'esclusione  della produzione a carico
dell'interessato  di  atti  autorizzatori   ovvero   permissivi   per
l'esercizio dell'attivita' di lavoro autonomo o associato ai fini del
trattamento di cui all'art. 2,  comma  10,  del  decreto-legge  sopra
menzionato;
   3)  che sia occorrente, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui
all'art. 2 del decreto-legge medesimo,  operare  la  selezione  delle
relative   domande   con   riferimento   prioritario  all'eta'  degli
interessati;
  Ritenuto  doversi discostare dalle predette richieste del Consiglio
di Stato in quanto:
    a)   relativamente   al   punto   1)  l'art.  2,  comma  16,  del
decreto-legge  sopra  menzionato  gia'  fa  espressa  esclusione  dei
dirigenti;
    b)  relativamente  al  punto  2) si reputa necessario individuare
specifici atti di finalizzazione nell'intento di  dare  rilievo  alla
locuzione "intendano intraprendere una attivita' di lavoro autonomo o
associato" di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge predetto;
    c) relativamente al punto 3) in quanto la selezione delle domande
con   riferimento   prioritario   all'eta',   poiche'   richiederebbe
preventivi  raggruppamenti  delle  domande  quanto  meno  relative  a
ciascuna annualita', implicherebbe l'adozione di  un  procedimento  i
cui  tempi  risulterebbero  in  contrasto  con  quelli  previsti  dal
decreto-legge predetto;
  Intervenuto   il  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro  e  delle
partecipazioni statali;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Ambito dei lavoratori interessati ai benefici
  1.  Il numero massimo dei lavoratori eccedentari che possono essere
ammessi al beneficio del  pensionamento  anticipato  e  al  beneficio
della  corresponsione  della  somma  corrispondente  a mensilita' del
trattamento  di  integrazione  salariale  e',   per   ciascuna   area
territoriale,  quello  risultante  dalla  somma delle unita' indicate
nell'elenco A allegato al presente regolamento e di quelle  accertate
dal  CIPI  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1› aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989, n. 181.
  2.   Il  numero  dei  lavoratori  che  possono  essere  ammessi  al
pensionamento anticipato non  puo'  essere  superiore,  per  ciascuna
area,  a  quello  determinato  nell'elenco  B  allegato  al  presente
regolamento. Le unita' di ciascuna area non  utilizzate  nei  singoli
anni  vanno  in  aumento  ai contingenti degli anni successivi per la
medesima area e a conclusione  della  validita'  dei  contingenti  le
eventuali  unita'  residue sono attribuite previa selezione nazionale
delle domande.