IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 8 agosto 1977, n. 631; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti in data 9 settembre 1988, n. 398, recante modificazioni ai limiti massimi di velocita' per gli autoveicoli e i motoveicoli circolanti su strade ed autostrade pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1988; Visto il voto espresso dalla commissione IX della Camera (trasporti, poste e telecomunicazioni) in data 8 febbraio 1989 sulle risoluzioni n. 7-00199, n. 7-00200, n. 7-00202 e n. 7-00227 e, in particolare, l'approvazione da parte della commissione stessa del punto della risoluzione n. 7-00202 che impegna il Governo a "promuovere in sede europea iniziative adeguate affinche' sia definita una normativa comune per tutti gli Stati membri e nel frattempo a fissare limiti alla velocita' massima, uguali per tutti i giorni della settimana, sulle autostrade e sulle strade a quattro corsie equiparabili nella seguente misura: 130 chilometri orari per le vetture di cilindrata superiore a 1.100 centimetri cubici e 110 per le vetture di cilindrata inferiore a 1.100 centimetri cubici"; Ritenuto di conformarsi al voto della citata commissione della Camera dei deputati, ribadito merce' l'approvazione, da parte della stessa Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1989, della mozione n. 1-00317; Ritenuto, altresi', di mantenere limiti inferiori per particolari categorie di veicoli gia' fissati dalle vigenti disposizioni in materia; Sentiti i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 21 settembre 1989; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 2226/UL del 21 settembre 1989; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i limiti massimi generali di velocita' sono cosi' stabiliti: a) sulle strade statali, provinciali o comunali esterne agli abitati per tutti gli autoveicoli e motoveicoli: 90 chilometri orari; b) sulle autostrade per gli autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.100 centimetri cubici e per i motoveicoli con cilindrata compresa tra 150 centimetri cubici e 349 centimetri cubici: 110 chilometri orari; c) sulle autostrade per gli autoveicoli di cilindrata uguale o superiore a 1.100 centimetri cubici e per i motoveicoli di cilindrata superiore a 349 centimetri cubici: 130 chilometri orari.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 631/1977 reca norme sui limiti di velocita' dei veicoli a motore. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.