IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanita' e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Divieto di vendita e impiego di diserbanti 1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza. 2. La zona di protezione e' delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilita' e rischio delle risorse idriche.