IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
idonee   al   miglioramento   qualitativo   ed    alla    prevenzione
dell'inquinamento      delle      risorse      idriche      destinate
all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle  direttive
comunitarie in materia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della sanita' e dell'ambiente, di concerto  con  i  Ministri
del  bilancio  e  della   programmazione   economica,   del   tesoro,
dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia,  dei  lavori
pubblici e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
             Divieto di vendita e impiego di diserbanti 
  1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3,  e  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle
zone di protezione di sorgenti, pozzi  e  punti  di  presa  di  acqua
utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni
tipo di impiego  di  sostanze  attive  diserbanti,  per  le  quali  i
controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,
abbiano  rilevato  il  superamento  della   concentrazione   di   0,1
microgrammi per litro per ciascuna sostanza. 
  2. La zona di protezione e' delimitata dalla regione interessata in
relazione alla situazione di vulnerabilita' e rischio  delle  risorse
idriche.