La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata  la  concessione di un contributo volontario di
30.000 dollari annui per il quinquennio 1989-1993 a favore del  Fondo
delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.