La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di 30.000 dollari annui per il quinquennio 1989-1993 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.